IL DIRITTO DELLL'APPALTATORE ALL'ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL DL 50/2022 COSTITUISCE UN DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO
In tema di appalti pubblici, l'adeguamento prezzi previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 configura un meccanismo vincolato che esclude margini di discrezionalità amministrativa, radicando la giurisdizione del giudice ordinario. L'obbligo di pagamento della stazione appaltante non è subordinato all'effettivo trasferimento delle risorse dal Fondo ministeriale, trattandosi di un mero rapporto di provvista interno alla Pubblica Amministrazione che non incide sull'esigibilità del credito dell'appaltatore né preclude il decorso degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
“Nel caso di specie, l'art. 26 del D.L. 50/2022 non attribuisce alla P.A. alcun esercizio di potere pubblicistico implicante una valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma rinvia espressamente all'applicazione dei prezzari regionali aggiornati... la documentata presentazione dell’istanza di accesso al Fondo... non può dirsi idonea a condizionare il rapporto obbligatorio, di matrice contrattuale, esistente tra creditore e debitore” (conformemente a Cass. SS.UU. n. 3177/2026).
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