Giurisprudenza e Prassi

DEFINIZIONE NEL MERITO PER I REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE NEGLI APPALTI (55.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

Nelle controversie riguardanti i criteri di accreditamento per gli enti di formazione nel settore degli appalti pubblici, il giudice amministrativo può legittimamente disporre la definizione sollecita del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., omettendo la decisione sull'istanza cautelare di sospensione, qualora ritenga tale modalità idonea a tutelare gli interessi in gioco senza paralizzare l'attività regolamentare dell'amministrazione.

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