ILLEGITTIMO IL CALCOLO DEI COSTI MANODOPERA SUL PLAFOND MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO (110.4)
È manifestamente illogico il giudizio di anomalia che porti all'esclusione di un concorrente basandosi sulla mancata riparametrazione dei costi della manodopera all'intero valore massimo di un accordo quadro. Poiché l'operatore economico formula la propria offerta applicando un ribasso sull'importo a base di gara, l'adeguatezza dei costi del personale deve essere valutata con esclusivo riferimento all'importo risultante da tale ribasso, attesa la natura meramente presuntiva e potenziale del plafond complessivo stanziato dall'amministrazione.
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