RESTITUZIONE DEL PREMIO SE L'ACCORDO SUL VALORE DI RIMBORSO VIENE VIOLATO (11.2)
L'accordo finalizzato alla determinazione consensuale del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas, qualificabile come accordo amministrativo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, impone all'amministrazione la restituzione del 'premio' economico ricevuto qualora essa proceda successivamente a una determinazione unilaterale del valore medesimo. L'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione dell'ente, derivante da mutamenti normativi (factum principis), pur esonerando l'amministrazione dalla responsabilità per inadempimento, non ne giustifica la ritenzione della controprestazione eseguita dal privato, la quale deve essere restituita secondo i principi della ripetizione dell'indebito.
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