GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SUGLI ACCORDI TRA PA E RILEVANZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA
In materia di accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della L. n. 241/1990, sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sia per la fase genetica che per quella esecutiva del rapporto. Nel caso di traslatio iudicii non perfezionata, la proposizione di un nuovo ricorso amministrativo permette di recuperare l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione già operato con l'originaria domanda giudiziale. Inoltre, l'assenza dell'attestazione di copertura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 267/2000 non inficia la validità del debito tra enti pubblici, agendo esclusivamente come condizione per l'esecutività delle relative delibere di spesa.
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