Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMO L'ACCESSO AI NOMINATIVI DEI FIRMATARI DI UNA PETIZIONE POPOLARE

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2024

Sussiste il diritto di accesso documentale all'elenco dei sottoscrittori di una petizione popolare presentata contro la realizzazione di un'opera, poiché la partecipazione a iniziative pubbliche volte a sollecitare decisioni amministrative comporta la rinuncia implicita alla protezione dei dati anagrafici dei firmatari. L'interesse difensivo del soggetto colpito dall'iniziativa prevale sulla riservatezza dei sottoscrittori, in quanto l'ordinamento non tutela l'anonimato di chi intraprende azioni incidenti sulla sfera giuridica altrui.

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