LEGITTIMO IL DINIEGO DI ACCESSO SE L'AMMINISTRAZIONE ATTESTA L'INESISTENZA DEL DOCUMENTO RICHIESTO
Non può essere ordinato l'accesso ai documenti amministrativi allorché l'Amministrazione attesti formalmente di non detenere gli atti richiesti, configurandosi altrimenti un'ipotesi di accesso impossibile con conseguente statuizione ineseguibile. L'onere di provare l'esistenza dei documenti, superando la dichiarazione dell'ente, grava sul richiedente e non può fondarsi su meri costrutti congetturali.
"A mente del citato art. 25, co. 2, l. n. 241/90, invero, l’istanza di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l’ente intimato “dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione […] Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data” (negli esatti termini, cfr. Cons. Stato., Sez. IV, 27 marzo 2020, nn. 2138 e 2142; Sez. V, 17 agosto 2023, n. 7787; Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622; Sez. V, 17 novembre 2023, n. 9896; Cons. St., Sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11177; Sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719)."
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