Giurisprudenza e Prassi

IL DIRITTO DI ACCESSO RICHIEDE L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ FISICA DEI DOCUMENTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

Il diritto di accesso documentale trova un limite insuperabile nell'effettiva disponibilità fisica del documento presso l'Amministrazione intimata. Qualora l'ente dichiari l'inesistenza di ulteriori atti rispetto a quelli già ostesi, grava sul richiedente l'onere di provare, anche in via indiziaria o presuntiva, che tali documenti siano stati formati o siano comunque stabilmente detenuti dall'Amministrazione, non potendosi azionare il diritto di accesso su basi meramente ipotetiche o congetturali.

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