Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DELL'INESISTENZA DI ATTI E ACCESSO DIFENSIVO IN ESECUZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SALERNO Sentenza 2024

L'indisponibilità oggettiva di un documento, sebbene precluda l'ordine di ostensione, non esime l'Amministrazione dall'obbligo di certificare l'inesistenza del medesimo mediante un'apposita attestazione motivata. L'attuale esecutore di un appalto vanta un interesse diretto e concreto all'accesso difensivo sulla documentazione tecnica e contabile del precedente gestore, qualora essa sia strumentale alla corretta delimitazione degli obblighi contrattuali e alla quantificazione delle prestazioni extra-canone.

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