VIOLAZIONE DEI LIMITI DEL SUBAPPALTO: NON DETERMINA IMMEDIATA E CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'O.E.
Osserva questo collegio che l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 non prevede alcun automatismo tra la conclusione da parte del soggetto affidatario di un contratto di subappalto, in violazione dei limiti di cui all'art. 105, e la risoluzione unilaterale del contratto di appalto, disponendo l’Amministrazione di una insindacabile sfera di discrezionalità nell’accertamento del “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni” (art. 108, co. 3, d.lgs. n. 50/2016).
“L'art. 108, co. 3, del d.lgs. 50/2016, secondo un’impostazione ripresa anche dall’art. 122, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l’accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma e [...] la decisione di ‘dichiarare’ la risoluzione del contratto” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 11 marzo 2024, n. 4788), nell'esercizio dei poteri di autotutela in senso lato della pubblica amministrazione e sulla base di una valutazione compiuta unilateralmente dalla stessa.
Conseguentemente, anche ove fosse effettivamente accertata l'esistenza di un contratto di subappalto che ecceda i limiti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, non sarebbe affatto certo l'effetto risolutorio del contratto di appalto e, a fortiori, il subentro del ricorrente nello stesso. Perciò, non opera alcun collegamento funzionale necessario tra l'asserito interesse della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti e la ritenuta titolarità di una sottostante situazione giuridica qualificata concreta ed attuale.
In conclusione, dalla oggettiva insussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell’istanza di accesso consegue l’inammissibilità preliminare dell’introdotto ricorso.
Da ultimo, in ragione della natura in rito della pronuncia e della complessiva configurazione sui generis del caso di specie sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese processuali.
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