Giurisprudenza e Prassi
TRATTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI NONOSTANTE LA RINUNCIA ALLA CAUTELARE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Ordinanza
2024
In presenza di una domanda di accesso ai documenti proposta in via incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., la sopravvenuta rinuncia della parte ricorrente alla istanza cautelare non esonera il giudice dall'obbligo di fissare una specifica camera di consiglio per la decisione sull'istanza ostensiva, al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio e il rispetto dei termini a difesa a favore dei soggetti controinteressati.
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