ACCSSO AGLI ATTI: LA RICHIESTA FATTA VIA POSTA NON CERTIFICATA NON PERMETTE DILATAZIONE TERMINI
Quanto sopra comporta che l’utilizzo della semplice mail da parte dell’operatore economico (peraltro a un indirizzo diverso da quello, pec, ricavabile dal disciplinare), a fronte della contestazione della stazione appaltante di non averla ricevuta, non consente - in assenza di idonea prova contraria, nel caso in esame non fornita dall’operatore economico - di concludere per il raggiungimento dello scopo ossia che la richiesta dell’8 ottobre 2024 sia stata effettivamente trasmessa dalla ricorrente e ricevuta dall’amministrazione, con le conseguenze connesse in termini di formazione di silenzio diniego e di dilazione temporale ai fini della tempestività dell’odierna impugnativa.
Ne consegue che, a fronte della mancata dimostrazione della trasmissione della mail del giorno 8 ottobre e della dichiarata (da parte dell’amministrazione) ricezione di mail (all’indirizzo pec: OMISSIS) in data 30 ottobre (presentata, pertanto, oltre i 15 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione), non può operare l’invocata dilazione temporale e, pertanto, il ricorso in esame, notificato in data 15 novembre 2024 ossia 44 giorni dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, deve dichiararsi irricevibile.
L’errore scusabile, inoltre, non è invocabile, a parere del Collegio, anche in ragione della particolare qualità del soggetto istante.
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