INAPPLICABILITÀ DEL RITO SUPER ACCELERATO IN ASSENZA DI DETERMINAZIONI ESPRESSE SULL'OSCURAMENTO DEGLI ATTI (36.4)
Il rito speciale e super accelerato per l'impugnazione delle decisioni sull'accesso agli atti di gara non si applica qualora l'amministrazione si limiti alla trasmissione materiale di documenti oscurati senza l'adozione di un provvedimento motivato sulle istanze di riservatezza. Data la natura eccezionale della norma, il rito dell'art. 36, comma 4, D.Lgs. 36/2023 richiede una contestazione su determinazioni specifiche, in assenza delle quali la tutela del diritto di accesso deve essere perseguita tramite il rito ordinario ex art. 116 c.p.a.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

