Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER ACCESSO AGLI ATTI PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE (35.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2024

L'istanza di accesso agli atti presentata in corso di giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.a. deve essere dichiarata improcedibile qualora il ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione sulla predetta istanza, determinando così una sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giurisdizionale specifica sulla richiesta ostensiva.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati