Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA DEL RICORRENTE SODDISFATTO NELL'ACCESSO
TAR LAZIO Sentenza
2024
Il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto qualora il ricorrente depositi atto di rinuncia ritualmente notificato alle controparti e queste vi aderiscano; in tale ipotesi, le spese di lite sono poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo.
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