CESSAZIONE MATERIA CONTENDERE PER OSTENSIONE TARDIVA DELL'OFFERTA TECNICA (36.1)
In materia di appalti pubblici, la consegna della documentazione tecnica richiesta in sede di accesso agli atti, effettuata dalla Stazione Appaltante successivamente alla notifica del ricorso giurisdizionale, comporta la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, permane in capo all'Amministrazione l'obbligo di rifondere le spese di lite alla parte ricorrente in base al criterio della soccombenza virtuale, qualora il ritardo nell'ostensione abbia costretto l'operatore economico ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere documenti necessari alla propria tutela difensiva.
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