Giurisprudenza e Prassi
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER SODDISFAZIONE DELLA PRETESA OSTENSIVA (35.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza
2025
A norma dell’art. 35, comma 4, c.p.a., il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nel rito dell'accesso agli atti qualora la stazione appaltante, successivamente alla proposizione del ricorso, esibisca spontaneamente la documentazione oggetto della controversia, realizzando l'integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente nelle more del giudizio.
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