Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DOPO L'OSTENSIONE DEI DOCUMENTI IN CORSO DI GIUDIZIO (36.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Ordinanza 2024

Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine all'istanza di accesso agli atti presentata contestualmente al ricorso principale qualora l'Amministrazione resistente provveda, nelle more del giudizio, alla consegna integrale della documentazione richiesta e la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più ragioni di lite sul punto.

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