Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL MERO FORNITORE DI MATERIALI PER ABUSI EDILIZI NEL CANTIERE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2026

In tema di illeciti edilizi, la sanzione pecuniaria non può essere legittimamente irrogata alla società che ha agito come mero fornitore di materiali da costruzione, poiché costei è estranea alle qualifiche soggettive di titolare del permesso, committente, costruttore o direttore dei lavori, sulle quali l'art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 pone l'onere della conformità delle opere alla normativa urbanistica.

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