ABOLITIO CRIMINIS E ILLEGITTIMITÀ DELLA DECADENZA PER OMESSA DICHIARAZIONE DI REATO ABROGATO
Ai fini dell'applicazione della decadenza dai benefici per dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, la falsità deve essere valutata sotto un profilo sostanziale, ovvero in relazione alla sua idoneità a incidere causalmente sull'adozione del provvedimento. Qualora il reato non dichiarato sia oggetto di abolitio criminis in data anteriore all'esclusione, viene meno la persistente antigiuridicità del fatto, rendendo illegittimo il provvedimento decadenziale che non tenga conto del mutato quadro normativo e del venir meno del disvalore penale della condotta omessa.
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