Giurisprudenza e Prassi

URGENZA E ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER LA TUTELA CAUTELARE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2026

Ai sensi dell'art. 53 c.p.a., il Presidente del Tribunale Amministrativo può disporre l'abbreviazione dei termini processuali fino alla metà qualora le circostanze rappresentate dal ricorrente evidenzino un'urgenza qualificata, quale la necessità di ottenere una decisione cautelare collegiale prima della scadenza dei termini di partecipazione alla gara, onde evitare il consolidarsi di situazioni potenzialmente lesive.

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