Giurisprudenza e Prassi
RIGETTO ABBREVIAZIONE TERMINI PER RITARDO NEL DEPOSITO DEL RICORSO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2026
L'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. non può trovare accoglimento qualora il ricorso, pur rispettando i termini decadenziali, sia depositato con un ritardo di 49 giorni dalla notificazione del provvedimento gravato, atteso che tale lasso temporale svuota di coerenza la richiesta di una trattazione d'urgenza rispetto al calendario ordinario delle udienze camerali.
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