Giurisprudenza e Prassi

LIMITI ALL'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCESSUALI PER SATURAZIONE DEI RUOLI CAMERALI (53.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2026

L'istanza di abbreviazione dei termini per la trattazione della fase cautelare non può trovare accoglimento qualora il ruolo della camera di consiglio richiesta risulti già saturo per il numero di affari fissati o per la presenza di ricorsi depositati anteriormente. In tali casi, il giudice può ordinare d'ufficio il deposito di una relazione di chiarimenti da parte dell'amministrazione resistente per accelerare l'istruttoria e favorire la decisione della controversia in forma semplificata alla prima udienza disponibile.

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