Giurisprudenza e Prassi

INCOERENZA TRA RITARDO NELL'IMPUGNAZIONE E ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

TAR LAZIO Decreto 2026

Ai fini del riconoscimento dell'abbreviazione dei termini processuali ex art. 53 c.p.a., il giudice deve valutare non solo l'urgenza oggettiva della causa, ma anche la diligenza del ricorrente nell'instaurazione del giudizio. La scelta di depositare il gravame solo dopo il decorso di un significativo lasso di tempo dalla conoscenza del provvedimento lesivo, ancorché entro i termini di legge, rende l'istanza di abbreviazione incoerente con le esigenze di somma urgenza e pregiudizievole per il diritto di difesa della parte resistente.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati