Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE L'ABBREVIAZIONE TERMINI PER CARENZA DI INTERESSE NEL RITO APPALTI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MILANO Decreto
2025
In materia di contenzioso sui contratti pubblici, la richiesta di abbreviazione discrezionale dei termini processuali deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse, atteso che il rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a. già contempla un regime acceleratorio automatico di riduzione dei termini e che la pendenza di una udienza di merito già fissata assicura la tempestività della tutela giurisdizionale.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

