Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: comunicazione antimafia
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA: PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO A NATURA VINCOLATA E RICOGNITIVA. IN ASSENZA DI RIABILITAZIONE, GLI EFFETTI OSTATIVI SONO PERMANENTI
In tema di documentazione antimafia, la comunicazione interdittiva è un atto vincolato e meramente ricognitivo che preclude l'instaurazione o il mantenimento di rapporti giuridici con la P.A. In assenza di riabilitazione, gli effetti ostativi della misura di prevenzione a carico del destinatario diretto sono permanenti."V (...)
ILLEGITTIMA L'ESTENSIONE AUTOMATICA DELL'INTERDITTIVA DAL SOCIO UNICO ALLA CONTROLLATA NELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
La comunicazione antimafia si distingue dall’informazione antimafia poiché consiste nell’attestazione vincolata della sussistenza di cause di decadenza o divieto derivanti da provvedimenti giurisdizionali definitivi; ne consegue che essa può concernere solo i soggetti direttamente colpiti e non consente l'automatica trasposizione a cascata degli effetti inabilitanti da una società all'altra per il (...)
NATURA VINCOLATA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA IN PRESENZA DI CONDANNA PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA (67.1)
La comunicazione antimafia costituisce un atto vincolato di accertamento che non lascia spazio a valutazioni discrezionali del Prefetto circa il rischio di condizionamento mafioso, essendo finalizzata a recepire gli effetti di sentenze di condanna definitive per reati ostativi. Lo status di collaboratore di giustizia non è idoneo a superare l'efficacia interdittiva di una condanna definitiva per i (...)
NATURA VINCOLATA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA DERIVANTE DA MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI DEFINITIVE
La comunicazione antimafia, a differenza dell'informativa interdittiva, è un atto vincolato che attesta la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal Codice Antimafia. Qualora il destinatario sia sottoposto a una misura di prevenzione personale definitiva e non abbia ottenuto la riabilitazione, l'autorità prefettizia deve emettere il provvedimento inibitorio senza margin (...)
L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA RICHIEDE SEMPRE UNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE SUL RISCHIO DI INFILTRAZIONE
Sussiste un netto discrimen tra comunicazione e informazione antimafia: la prima è un atto dal contenuto vincolato volto all'accertamento di cause ostative tipizzate, mentre la seconda è un provvedimento ampiamente discrezionale basato su una valutazione prognostica del rischio di infiltrazione mafiosa; ne consegue che l'informazione non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di una causa ostati (...)
NATURA VINCOLATA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA E IRRILEVANZA DEL DECORSO DEL TEMPO
La comunicazione antimafia, a differenza dell'informazione interdittiva, costituisce un'attività amministrativa vincolata volta al mero accertamento della sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. Ne consegue che l'Amministrazione non dispone di poteri discrezionali di valutazione sulla pericolosità attuale o sulla risalenza de (...)
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