Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Silenzio rifiuto
PREVALENZA DELL'ACCESSO DIFENSIVO SULLA RISERVATEZZA TECNICA NEGLI APPALTI PUBBLICI (35.1)
Ai partecipanti alle procedure di affidamento è consentito l'accesso documentale ai relativi atti ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023; la cd. riservatezza tecnica ha carattere recessivo rispetto al cd. accesso agli atti difensivo, posto a presidio di diritti di rilievo costituzionale, ferma restando l'accettazione implicita delle regole di trasparenza derivante dalla partecipazione stessa alla (...)
OBBLIGO DELLA PA DI PROVVEDERE SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI
In tema di revisione dei prezzi negli appalti di servizi, il silenzio-rifiuto serbato dalla Pubblica Amministrazione sull'istanza del fornitore è illegittimo in quanto viola l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso; tuttavia, non essendo la pretesa revisionale qualificabile come diritto soggettivo perfetto ma come posizione di interesse legittimo legata a un potere (...)
INAMMISSIBILE L'ESTENSIONE DELL'OGGETTO DELL'ACCESSO AGLI ATTI TRAMITE MEMORIA DIFENSIVA NON NOTIFICATA
In tema di accesso ai documenti amministrativi, qualora l'Amministrazione esibisca la documentazione richiesta nell'istanza originaria nel corso del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. È inammissibile la richiesta di ostensione di ulteriori atti, formulata dal ricorrente solo con memoria difensiva non notificata, poiché tali pretese sono estranee all'oggett (...)
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CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER OSTENSIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVA AL RICORSO
Nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto in materia di accesso agli atti, l'adempimento spontaneo dell'amministrazione avvenuto dopo la notifica del ricorso comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che abbia dato causa alla lite con la propr (...)
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