Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Servizio Civile

Esclusione riserva posti per pregresso servizio civile nazionale pre-riforma

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - Sentenza

In materia di concorsi pubblici, la quota di riserva del 15% prevista dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 40/2017 a favore degli operatori del servizio civile universale non è applicabile a chi ha prestato il servizio civile nazionale in epoca antecedente alla riforma del 2017, qualora il bando sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore della norma di equiparazione del 2025, stante la diversità s (...)

Inapplicabilità retroattiva riserva 15% per servizio civile nazionale ante-riforma

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - Sentenza

In materia di concorsi pubblici, la riserva del 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito non può essere estesa a chi ha prestato il vecchio servizio civile nazionale nel vigore della L. 64/2001, qualora il bando sia antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa di equiparazione (L. 69/2025), non potendosi attribu (...)

Riserva concorsuale: esclusa equiparazione automatica tra servizio civile nazionale e universale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - Sentenza

In assenza di una espressa disposizione di legge con efficacia retroattiva o di interpretazione autentica, la riserva dei posti nei concorsi pubblici per il servizio civile universale non può essere estesa per via interpretativa ai volontari del pregresso servizio civile nazionale, attesa la diversità della disciplina giuridica delle due fattispecie e l'insensibilità della lex specialis allo ius s (...)

Inapplicabilità della riserva per servizio civile nazionale nei concorsi docenti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - Sentenza

Ai fini del riconoscimento della riserva di posti nei concorsi pubblici, l’equiparazione tra servizio civile nazionale e universale opera esclusivamente per il futuro, non potendosi attribuire alla riforma legislativa un valore retroattivo che lederebbe la par condicio tra i concorrenti e il principio di stabilità della lex specialis. (...)