Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Pertinenza attività
IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE ATTIVITÀ PERTINENTE ANCHE SE NON COINCIDENTE CON L'APPALTO (100.1)
L'iscrizione nel registro della camera di commercio per un'attività pertinente, sebbene non perfettamente coincidente con l'oggetto dell'appalto, soddisfa il requisito di idoneità professionale, in quanto il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso superare i rigidi criteri di coerenza previgenti per favorire la massima partecipazione alle procedure di gara. (...)
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IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE ATTIVITÀ PERTINENTE ANCHE SE NON COINCIDENTE (100.1)
Ai sensi dell'art. 100, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto dall'iscrizione camerale per un'attività pertinente, anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, superando il più restrittivo criterio della coerenza previsto dalla previgente disciplina e dalla prassi amministrativa. (...)
IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE ATTIVITÀ PERTINENTE ANCHE SE NON COINCIDENTE (100.1)
In vigenza del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve valutare il requisito di idoneità professionale dell'operatore economico sulla base della pertinenza dell'attività iscritta nel Registro delle Imprese rispetto all'oggetto del contratto, e non più sulla base della stretta coerenza. Tale criterio, volto a garantire la massima partecipazione, consente di ritenere idonee anche attività non co (...)
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