Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Incompatibilità Commissione

NECESSARIO IL NESSO EZIOLOGICO PER L'INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO DI GARA (77.4)

CONS. STATO - Sentenza

In tema di appalti pubblici, il vizio di composizione della commissione giudicatrice deve essere supportato dalla prova di un legame eziologico tra la dedotta non conformità al paradigma normativo e gli esiti valutativi; in particolare, l'incompatibilità del commissario non discende automaticamente dal mero inquadramento dirigenziale, ma richiede la dimostrazione di un effettivo e concreto coinvol (...)

L'INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO RICHIEDE LA PREDISPOSIZIONE MATERIALE DELLA LEX SPECIALIS (77.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - Sentenza

Ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la situazione di incompatibilità del commissario di gara non deriva dal mero profilo formale della sottoscrizione o approvazione degli atti di gara, ma deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli stessi. Tale incompatibilità sussiste solo qualora il soggetto abbia avuto l'effettiva e concreta capacità di (...)

INCOMPATIBILITÀ COMMISSARIO SOLO PER REDAZIONE MATERIALE DELLA LEX SPECIALIS (77.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - Sentenza

Ai fini della sussistenza dell'incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, non è sufficiente un coinvolgimento formale del commissario nella redazione della legge di gara, come l'approvazione o la sottoscrizione del frutto dell'altrui opera, ma è necessaria la sostanziale riconducibilità della stessa all'attività intellettuale e professionale del membro nominato, idonea a inte (...)

PROVA CONCRETA NECESSARIA PER L'INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI DI GARA (77.4)

TAR ABRUZZO - Ordinanza

In tema di appalti pubblici, la violazione delle regole sull'incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice richiede una prova rigorosa della sussistenza di ragioni di interferenza o condizionamento in concreto, non essendo sufficiente una denuncia generica e formale, specialmente quando l'attività preparatoria degli atti di gara è stata espletata da soggetti terzi consulenti. (...)