Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Illecito antitrust
SINDACABILITA' DEL PRESUPPOSTO DI FATTO NELLA VALUTAZIONE DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5)
Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione della stazione appaltante circa l'incidenza di gravi illeciti professionali non è limitato alla verifica estrinseca della logicità, ma investe la correttezza dei presupposti oggettivi e dei fatti posti a base della decisione. Qualora l'amministrazione escluda la rilevanza di una condanna antitrust sulla scorta di una asserita diversità tra (...)
REQUISITI MATURATI DALLA CONSORZIATA ESECUTRICE E RILEVANZA DELLE PENDENZE ANTITRUST (98.3)
Ai fini della qualificazione tecnica, l'operatore economico può avvalersi dell'esperienza maturata come impresa esecutrice per conto di un consorzio, poiché il requisito attiene all'esecuzione materiale del servizio e non alla titolarità del contratto. In tema di grave illecito professionale, la pendenza di un procedimento sanzionatorio presso l'Autorità Antitrust non integra un obbligo dichiarati (...)
INAPPLICABILITÀ DEL SELF-CLEANING SOPRAVVENUTO ALLE GARE DISCIPLINATE DAL VECCHIO CODICE
Nelle gare d'appalto soggette al regime del D.Lgs. n. 163/2006, l'esclusione per grave illecito professionale derivante da sanzione antitrust è legittima senza che l'operatore possa invocare misure di self-cleaning adottate in corso di gara, stante l'inapplicabilità retroattiva dell'istituto e l'obbligo generale di implementazione delle misure correttive prima della scadenza del termine di present (...)
Argomenti:
L'AVVIO DI UN PROCEDIMENTO ANTITRUST NON COSTITUISCE ILLECITO PROFESSIONALE ESCLUDENTE (80.5)
In tema di requisiti generali di partecipazione, l'obbligo di dichiarare i gravi illeciti professionali non si estende alla mera pendenza di un procedimento istruttorio dinanzi all'AGCM, atteso che l'accertamento di un errore professionale grave richiede un provvedimento sanzionatorio che qualifichi giuridicamente i fatti; l'omissione informativa su indagini non concluse non è dunque equiparabile (...)

