Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Fondo governance

LEGITTIMITÀ DEL CONTRIBUTO ANNUALE SUL FATTURATO DEI DISPOSITIVI MEDICI VENDUTI AL SSN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

Il contributo imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici, pari allo 0,75% del fatturato derivante dalle vendite al Servizio Sanitario Nazionale, ha natura tributaria e non di corrispettivo per servizi individuali. Tale prelievo fiscale è compatibile con l'ordinamento euro-unitario, in quanto non selettivo e volto alla tutela del diritto alla salute, ed è conforme ai principi costituzion (...)

NATURA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUTO DELLO 0,75 PER CENTO SUI DISPOSITIVI MEDICI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

Il contributo dello 0,75% del fatturato imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici al SSN costituisce una prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, giustificata dall'esigenza di finanziamento di attività pubbliche di sorveglianza e governo del mercato, non configurando una duplicazione di tariffe né una violazione del divieto di gold plating rispetto alla normativa euro-uni (...)

LEGITTIMITÀ DEL CONTRIBUTO SUL FATTURATO PER IL GOVERNO DEI DISPOSITIVI MEDICI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

Il contributo annuale imposto alle aziende che commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75% del fatturato derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale, deve essere qualificato come tributo destinato al finanziamento di funzioni pubbliche di governance e vigilanza; tale prelievo non configura una duplicazione di oneri rispetto alle tariffe previste dai Regolamenti (UE) 2017/745 e (...)

LEGITTIMO IL PRELIEVO SUL FATTURATO DELLE IMPRESE DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL FONDO GOVERNO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

È legittima l'imposizione di un contributo annuale a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto il prelievo non configura una tariffa corrispettiva per servizi resi, bensì un'imposta di scopo finalizzata al governo del sistema sanitario; tale misura rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale e non viola il principio di riserva di l (...)