Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Fallimento ricorrente

CANCELLAZIONE DAL RUOLO PER MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DOPO INTERRUZIONE PER FALLIMENTO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Decreto

In seguito alla dichiarazione di interruzione del processo per fallimento della società ricorrente, qualora il giudizio non venga tempestivamente riassunto dagli organi della procedura concorsuale o dagli altri interessati, il giudice deve disporre la cancellazione del ricorso dal ruolo dell'udienza fissata per la trattazione del merito. (...)

INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELLA SOCIETA' RICORRENTE (79.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Decreto

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., il giudice amministrativo deve dichiarare l'interruzione del processo qualora, nelle more dello stesso, intervenga la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio della medesima. (...)

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE (80.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

In tema di processo amministrativo, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio qualora, a seguito dell'interruzione dovuta al fallimento della società ricorrente, il curatore fallimentare o le altre parti non provvedano alla riassunzione o alla presentazione di una nuova istanza di fissazione d'udienza nel termine di legge, configurandosi un'ipotesi di abbandono della causa. (...)

INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - Ordinanza

L'apertura del fallimento della società ricorrente determina l’interruzione automatica del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge fallimentare, norma speciale prevalente sul rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. all'art. 300 c.p.c. Tale interruzione opera ipso jure dal momento del deposito in giudizio della documentazione attestante l'evento interruttivo, facen (...)