Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Esclusione facoltativa
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE SOPRA LA SOGLIA DI GRAVITÀ (95.2)
È legittima l'esclusione di un operatore economico per gravi violazioni tributarie non definitivamente accertate qualora l'ammontare dei debiti superi la soglia del 10% del valore dell'appalto e la Stazione Appaltante, all'esito di un adeguato contraddittorio, fornisca una motivazione congrua circa l'incidenza negativa di tali pendenze sull'affidabilità professionale del concorrente. (...)
SINDACATO STAZIONE APPALTANTE SU VIOLAZIONI AMBIENTALI E VERIFICA ANOMALIA (95.1)
La stazione appaltante può procedere all'esclusione dell'operatore economico per violazione degli obblighi in materia ambientale solo qualora l'infrazione sia stata accertata dall'autorità amministrativa di vigilanza o emerga ictu oculi dagli atti, poiché un accertamento autonomo in sede di gara sarebbe incompatibile con le esigenze di speditezza e certezza delle procedure di scelta del contraente (...)
ISTRUTTORIA OBBLIGATORIA PER ESCLUSIONI DA VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVE (95.2)
La sussistenza di violazioni tributarie non definitivamente accertate costituisce una fattispecie di esclusione discrezionale che impone alla stazione appaltante l'obbligo di valutare, con congrua motivazione, se l'inadempimento sia tale da minare l'integrità o l'affidabilità del concorrente, escludendo ogni automatismo espulsivo derivante dal solo certificato negativo dell'ente impositore. (...)
OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO NELLE ESCLUSIONI FACOLTATIVE DALLE GARE PUBBLICHE (95.1)
Nelle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, la stazione appaltante ha l'obbligo di garantire il contraddittorio procedimentale prima di disporre l'esclusione di un operatore economico fondata su motivi di esclusione facoltativi o discrezionali. Tale garanzia è finalizzata a permettere al concorrente di fornire chiarimenti o dimostrare l'adozione di misure di self-cleaning, ren (...)
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