Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Esclusione discrezionale

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER DEBITI FISCALI NON DEFINITIVI SUPERIORI AL DIECI PER CENTO DELL'APPALTO (95.2)

TAR LAZIO RM - Sentenza

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, costituisce legittimo esercizio del potere discrezionale l'esclusione di un operatore economico che abbia commesso gravi violazioni tributarie non definitivamente accertate, la cui gravit sia parametrata al superamento della soglia del 10% del valore dell'appalto prevista dall'Allegato II.10; in tale contesto, la pendenza di un contenzioso tr (...)

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PENDENTE NON IMPEDISCE L'ESCLUSIONE DISCREZIONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (80.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - Sentenza

La stazione appaltante conserva il potere discrezionale di escludere un operatore economico in presenza di violazioni tributarie non definitivamente accertate, anche qualora sia pendente un ricorso tributario, purché l'amministrazione ne sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare la gravità del debito ai fini del rapporto fiduciario. (...)

ESCLUSIONE LEGITTIMA PER GRAVI VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE (95.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - Ordinanza

È legittima l'esclusione di un operatore economico per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate qualora l'istruttoria della stazione appaltante confermi il superamento delle soglie di gravità previste dal Codice, restando irrilevante la sospensione dell'atto impositivo intervenuta successivamente all'esclusione. Il principio del risultato impone di privilegiare lo svolgimento della p (...)

NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO PRIMA DELL'ESCLUSIONE DISCREZIONALE BASATA SU ELEMENTI INDIZIARI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI - Ordinanza

È illegittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante nell'esercizio di un potere latamente discrezionale senza aver preventivamente garantito all'operatore economico il diritto al contraddittorio, qualora la valutazione si basi su elementi indiziari che necessitano di un apporto partecipativo per la corretta determinazione della fattispecie. (...)