Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Divieto di cumulo

INCOMPATIBILITÀ TRA CERTIFICATI BIANCHI E FINANZIAMENTI STATALI POI ENERGIA

T.A.R. LAZIO - ROMA - Sentenza

I Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) non sono cumulabili con altri incentivi statali o finanziamenti a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas destinati ai medesimi progetti. I finanziamenti erogati nell'ambito dei Programmi Operativi Interregionali (POI Energia), in quanto cofinanziati dallo Stato, rientrano nel divieto di cumulo previsto dalla normativa di settor (...)

IL DIVIETO DI CUMULO TRA DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA NON È REQUISITO DI PARTECIPAZIONE (114.4)

CONS. STATO - Sentenza

Negli appalti di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori superiori a un milione di euro, l'indicazione in offerta dello stesso professionista per i ruoli di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza non è causa di esclusione, poiché il divieto di cumulo ex art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 regola la fase dell'esecuzione. È legittima la successiva sostituzione del pr (...)

ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI INCENTIVI PER MANCATO ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI DOCUMENTALI NON PREVISTI (1.1)

CONS. STATO - Sentenza

Il diniego di un'istanza di incentivazione per l'efficienza energetica è illegittimo qualora si fondi esclusivamente sulla mancanza di documenti non espressamente richiesti dalla disciplina normativa o tecnica vigente all'epoca della domanda. L'imposizione ex post di obblighi documentali non predeterminati contrasta con i principi di collaborazione, buona fede e fiducia, configurando un difetto di (...)

IL DIVIETO DI CUMULO TRA DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA NEGLI APPALTI SOPRA IL MILIONE (114.4)

TAR PUGLIA - Sentenza

È illegittima l'aggiudicazione di un appalto di servizi di ingegneria e architettura qualora il raggruppamento aggiudicatario indichi un unico professionista per i ruoli di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se l'importo dei lavori è superiore a un milione di euro, stante il divieto di cumulo derivante dall'art. 114, comma 4, d.lgs. 36/2023. (...)