Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Decurtazione Proporzionale

IL GSE DEVE VALUTARE LA DECURTAZIONE PROPORZIONALE DEGLI INCENTIVI INVECE DELLA DECADENZA TOTALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

Il provvedimento di decadenza dagli incentivi fotovoltaici è illegittimo nella parte in cui l'Amministrazione omette di valutare l'applicazione della sanzione pecuniaria proporzionale prevista dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, norma che prevale sulla decadenza totale al fine di tutelare la continuità della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in assenza di specifiche linee gu (...)

OBBLIGO DI VALUTARE LA DECURTAZIONE PROPORZIONALE PRIMA DELLA DECADENZA INTEGRALE DAGLI INCENTIVI (42.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

In tema di incentivi per la produzione di energia termica, il Gestore è tenuto a valutare l'applicabilità della deroga che prevede la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione, anziché disporre la decadenza totale, qualora le violazioni riscontrate consentano comunque di salvaguardare la produzione di energia; tale valutazio (...)

IL GSE DEVE VALUTARE LA DECURTAZIONE PROPORZIONALE PRIMA DI DISPORRE LA DECADENZA TOTALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

L'esercizio del potere di decadenza dagli incentivi da parte del Gestore dei Servizi Energetici deve tenere conto della facoltà di disporre la decurtazione della tariffa incentivante in luogo della decadenza integrale, modulando la misura tra il 20% e l'80% in base alla gravità della violazione accertata, al fine di garantire il principio di proporzionalità e la tutela della produzione energetica (...)

OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELLA DECURTAZIONE PROPORZIONALE IN ALTERNATIVA ALLA DECADENZA TOTALE DAGLI INCENTIVI (42.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sentenza

In tema di incentivi per le fonti rinnovabili, il provvedimento di decadenza totale risulta illegittimo laddove l'amministrazione ometta di valutare l'applicabilità della decurtazione tariffaria proporzionale prevista dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011. Tale disposizione, pur non avendo portata interpretativa, impone un obbligo di modulazione della sanzione per le violazioni accertate dopo (...)