Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Codice della Strada

OBBLIGO DI RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO A CARICO DEI PROPRIETARI FRONTISTI (30.6)

CONS. STATO - Sentenza

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice della Strada, i proprietari dei fondi adiacenti alle strade sono gravati dall'onere di manutenzione e riparazione delle opere di sostegno finalizzate alla protezione dei propri terreni, restando irrilevante che l'opera sia stata costruita dall'ente proprietario della strada. È legittimo l'esercizio del potere contingibile e urgente del Sindaco per imporre (...)

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SERVITÙ DI USO PUBBLICO E LIMITI TECNICI PER PASSI CARRABILI

CONS. STATO - Sentenza

Ai fini della configurabilità di una servitù di uso pubblico su una strada di proprietà privata, è necessario il concorso di tre elementi: l'esercizio del passaggio da parte di una collettività indeterminata di cittadini (iure servitutis publicae), la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di interesse generale e la presenza di un titolo valido, quale l'atto amministrativo, la convenzion (...)

L'AMPIO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ DELLA PA NELLA VERIFICA FACOLTATIVA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (110.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA - Sentenza

Il giudizio di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza o macroscopico travisamento dei fatti. La stazione appaltante può legittimamente omettere la richiesta di giustificazioni formali qualora l'offerta non risulti anormalmente bassa e il RUP ne valuti positivamente la sostenibilità economica basandosi (...)

VALIDITÀ PROVVEDIMENTI VIABILITÀ ANCHE SENZA AGGIORNAMENTO PIANO URBANO TRAFFICO (36.5)

CONS. STATO - Parere

L'omessa revisione periodica del Piano Urbano del Traffico (PUT) non incide sulla validità degli atti amministrativi che disciplinano la circolazione stradale, i quali costituiscono espressione di un potere discrezionale volto al bilanciamento dei diversi interessi pubblici e privati, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della manifesta irragionevolezza. (...)