Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Amministrazione Giudiziaria

Sospensione sanzione ANAC per poteri firma in amministrazione giudiziaria

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Ordinanza

In sede cautelare, è sospesa l'efficacia della sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC all'operatore economico in amministrazione giudiziaria qualora quest'ultimo abbia prodotto i decreti di nomina senza ricevere ulteriori specifiche richieste di chiarimento sui poteri di firma, dovendosi privilegiare la finalità di continuità aziendale prevista dal d.lgs. n. 159/2011. (...)

ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE ANAC PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DELL'OMISSIONE (222.13)

TAR LAZIO RM - Sentenza

È illegittimo il provvedimento sanzionatorio dell'ANAC che, a fronte di una segnalazione per omesso riscontro informativo, ometta di valutare la documentazione effettivamente prodotta dall'operatore economico e l'assetto dei poteri gestori derivante da autorizzazioni giudiziarie, non potendo l'Autorità prescindere dall'accertamento di una condotta dolosa o colposa che giustifichi la misura punitiv (...)

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA: LA DISCONTINUITÀ GESTIONALE PREVALE SUI PRECEDENTI PENALI DEGLI AMMINISTRATORI (124.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - Sentenza

È illegittimo il provvedimento di decadenza da un contributo pubblico fondato sulla perdita dei requisiti di affidabilità morale qualora l'operatore economico sia stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria con continuità aziendale. La gestione commissariale disposta dall'autorità giudiziaria introduce infatti una radicale cesura operativa e soggettiva rispetto ai fatti illeciti ascritti ai pr (...)

NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE PER L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA SENZA MOTIVATA URGENZA (92.2-BIS)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI - Sentenza

In tema di interdittiva antimafia, l'attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 costituisce un obbligo per l'Amministrazione, derogabile solo in presenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza; ne consegue che è illegittimo il provvedimento fondato su rapporti commerciali con imprese soggette a controllo giudiziario o su legami pa (...)