Art. 70

Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.
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Giurisprudenza e Prassi

OPPONIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI E LIMITI AL RIFIUTO DELLA PA (106.13)

TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'opponibilità della cessione del credito nei confronti di enti pubblici non statali, quali le Aziende Sanitarie, è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e non dalle norme di contabilità generale dello Stato. Il rifiuto della cessione da parte dell'amministrazione deve essere sorretto da una giustificazione coerente con la ratio della norma, ovvero la salvaguardia del regolare svolgimento del rapporto negoziale; è pertanto illegittimo il rifiuto opposto per omessa indicazione degli estremi del contratto presupposto qualora la stazione appaltante ne sia parte e possa autonomamente verificarne l'andamento.

"La giurisprudenza ha chiarito che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 69 e 70) riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse [...] esso non opera per i crediti dovuti da amministrazioni, quali ad esempio le aziende sanitarie locali" (cfr. Cass. 22315/2020). "Il diritto dell’amministrazione di opporre un rifiuto [...] non può risolversi in arbitrio: esso deve piuttosto, e necessariamente, legarsi a una giustificazione coerente con la ratio che sorregge la previsione derogatoria" (cfr. Cass. 18339/2014).