Art. 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
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Giurisprudenza e Prassi
INTERESSE A RICORRERE
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007
In ordine alla concessione di pubblico servizio autostradale, la contestazione relativa all’aumento tariffario è limitata alle parti, in quanto, come obbligo convenzionale, il contratto produce effetto solo tra le parti; tuttavia, il contratto produce effetti non diretti ma riflessi nei confronti dei terzi, che nella specie si concretano nella determinazione delle tariffe per l’utenza, ma non per la Regione.
La legittimazione ad impugnare gli atti generali di determinazione delle tariffe va riconosciuta sul piano astratto delle tipologie soggettive, agli utenti, alle associazioni di consumatori e di categorie, ad enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi; va nella specie esclusa la legittimazione a ricorrere da parte di ente esponenziale di interesse non già collettivo o diffuso (pur sempre concreto e speculare) ma tout court pubblico, quale l’ente territoriale regione.
La legittimazione ad agire sia per gli utenti che per le associazioni di consumatori (portatrici di interessi collettivi o diffusi) è prevista, nei casi specifici, espressamente dalla legge, mentre la legittimazione ad agire, da parte dell’ente pubblico territoriale (si potrebbe trattare di regione, ma anche di provincia o comune) non può derivare direttamente dal ruolo di portatore di interessi generali della collettività territoriale.