Art. 341

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà, in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, n maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà.
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