Art. 3. (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010 e dalla Legge di conversione del 17 dicembre 2010 n 207 in vigore dal 19/12/102. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non é riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire lapiena tracciabilità delle operazioni, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010
6. comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 convertito in legge dalla legge 217/10 in vigore dal 19/12/2010
ndr: si veda anche l’art. 6 del DL 187/2010 che detta disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari – Si veda anche l’art. 25 comma 2 e l’Allegato 1 del DL 66/2014 come convertito dalla Legge 89/2014 in vigore dal 25/06/2014 che elenca i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla presente Legge 136/2010
Giurisprudenza e Prassi
RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO E GARANZIE PROCEDIMENTALI NEL NUOVO CODICE (122)
In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, ai sensi dell’art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, deve ritenersi legittima la risoluzione disposta dalla stazione appaltante qualora, a fronte di un ritardo estremo nell'avanzamento dei lavori, sia stata garantita la partecipazione dell'appaltatore mediante ordini di servizio contestativi e convocazioni formali. Costituisce comportamento gravemente inadempiente, idoneo a giustificare la risoluzione, la violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, ravvisabile nel caso in cui il pagamento dei premi assicurativi o delle polizze fideiussorie avvenga tramite conti non dedicati e senza l'indicazione dei codici CUP e CIG.
"La risoluzione è stata adottata ai sensi dell’art. 122, comma 4, D.Lgs. 36/2023, disposizione che consente alla stazione appaltante di risolvere il contratto qualora l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali.
[...]
Quanto alla dedotta violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, risulta inoltre contestato e documentalmente supportato che il pagamento relativo al rinnovo della polizza fideiussoria sia stato effettuato da conto diverso da quello comunicato e senza l’indicazione dei codici CUP e CIG.
Anche tale circostanza integra un comportamento incompatibile con gli obblighi di tracciabilità imposti dalla L. 136/2010.
Ne consegue che la risoluzione adottata dal deve ritenersi legittima."
CONTRATTO DI AVVALIMENTO - NON APPLICABILE DISCIPLINA TRACCIABILITA'
I soggetti che in base alla invocata legge n. 136 del 2010 sono tenuti all'applicazione della normativa sulla tracciabilita' sono «gli imprenditori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese» (art. 3, comma 1).
Sono quindi da considerarsi assoggettati agli obblighi di tracciabilita' il contratto di appalto ed i contratti di subappalto e subcontratti da questo derivati (art. 6, comma 1, d.l. n. 187/2010 ), stipulati dall'appaltatore con subappaltatori e fornitori e da questi ultimi con le imprese della cosiddetta filiera, che «si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto» (art. 6,comma 2,d.l. n. 187/2010 cit.) .
Pertanto il contratto di avvalimento, non essendo il contratto d'appalto ne' un subcontratto da questo derivato (in quanto interviene antecedentemente in una fase procedimentale nella quale non esistono ancora nè appalto ne' appaltatore, ma solo procedura di gara e concorrenti), non e' riconducibile ai disposti di cui alla richiamata legge n. 136 del 2010.
In questo senso, del resto, si è specificamente espressa l’AVCP nel parere n. 17 del 2012, precisando che «il contratto di avvalimento non debba contenere l'indicazione sulla tracciabilita' dei flussi finanziari in quanto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010, volti a prevenire infiltrazioni criminali, concernendo una fase successiva a quella dell'ammissione alla gara, non riguardano i concorrenti non ancora appaltatori».
ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE LR CALABRIA 4/2017
Illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria).
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ordine pubblico e la sicurezza, ai fini del riparto della competenza legislativa, hanno per oggetto le «misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004).
Nell’esercizio di tale competenza il legislatore statale, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici, è gia' intervenuto allo scopo specifico di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, e cosi' di prevenire la commissione di reati che possano originarsi dal maneggio del pubblico denaro, con riferimento soprattutto all’infiltrazione criminale e al riciclaggio.
L’art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ha incluso, in questa direzione, tra le misure di monitoraggio nel campo degli appalti pubblici il «controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera»; la tracciabilita' è stata poi estesa all’impiego delle risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari e dal Fondo per le aree sottoutilizzate (art. 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile») e agli interventi di realizzazione degli istituti penitenziari (art. 17-quater del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26).
Da ultimo, l’art. 3 della legge n. 136 del 2010, con cui il ricorrente ritiene in contrasto la disposizione impugnata, proprio per garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, ha prescritto l’apertura di uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
L’art. 2 della legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, oggetto di censura, utilizza, pertanto, una tecnica elaborata dalla legislazione statale al precipuo scopo di prevenire reati, per farne applicazione, tra l’altro, nel campo materiale gia' selezionato dalla normativa dello Stato. Per giunta, per la parte relativa alle risorse pubbliche impiegate per gli appalti, una simile sovrapposizione determina un potenziale contrasto con l’art. 3 della legge n. 136 del 2010, con riguardo sia al divieto di impiegare una pluralita' di conti, sia e soprattutto alla soglia di euro 10.000 il cui raggiungimento determina l’obbligo del conto dedicato, che è invece assente nella disciplina nazionale.
In altri termini: sia la finalita' della legge impugnata, sia l’oggetto materiale su cui impatta, sia lo strumento normativo impiegato, gravitano nel campo gia' occupato dalla normativa statale, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, rispetto alla quale il legislatore regionale è invece estraneo. Non è infatti in discussione, nel peculiare caso di specie, un’attivita' che, per quanto connessa a fenomeni criminali, sia tuttavia «tale da poter essere ricondott(a) a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale», la cui disciplina possa per tale motivo venire assegnata alla legge regionale (sentenza n. 4 del 1991; in seguito, sentenze n. 167 del 2010 e n. 105 del 2006). La promozione della legalita', in quanto tesa alla diffusione dei valori di civilta' e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, ne' puo' divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell’ambito dell’organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, ne', in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2001; da ultimo, sentenza n. 325 del 2011).
La disposizione impugnata, esorbitando da tali limiti, ha invece invaso la sfera di competenza legislativa dello Stato, e va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima. Ne deriva in via consequenziale l’illegittimita' costituzionale dell’intera legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, posto che, in assenza dell’art. 2, l’art. 1, sulle finalita', e l’art. 3, sull’entrata in vigore, risultano privi di significato normativo.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Nel 2014 questo ente è risultato beneficiario di un finanziamento per eccezionali avversità atmosferiche. Il CIG non è stato acquisito poiché i lavori sono stati affidati tramite affidamento diretto, essendo l'importo < 5.000,00 €. L'ente finanziatore in sede di rendicontazione, ci richiede il CIG acquisito, non essendo stato riportato sui documenti, quali fattura e mandato di liquidazione. L'ente ad oggi ci richiede chiarimenti e/o documentazione necessaria a corredo, a pena di definanziamento dell'intervento. E' corretto l'operato dell'Ente? E' acquisibile retroattivamente o non sussisteva l'obbligo?
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra associazione sta per cambiare sede operativa e a breve dovrà sottoscrivere il contratto di locazione per l’utilizzo dei locali, assegnati a seguito di un avviso pubblico da parte di un consorzio di bonifica locale. Vista la vostra risposta ad un quesito precedente, riteniamo di procedere con l’acquisizione del CIG ai soli fini di tracciabilità. Per l’acquisizione del CIG, sulla base di quanto emerso da una ricerca effettuata, è possibile farlo tramite la PCP, avviando una procedura e selezionando la scheda P5 e indicando, come valore, il totale ottenuto moltiplicando il canone di locazione per gli anni di durata minima del contratto? E’ necessario indicare il CUP nel contratto di locazione (il CIG lo si mette nel pagamento)? Al termine della durata prevista di sei anni, è necessario acquisire un nuovo CIG o quali altri adempimenti occorrono? Grazie.
Il GAL Montagna Vicentina è una società cooperativa a responsabilità limitata, che nell’ambito della propria attività, con carattere prevalentemente mutualistico e non commerciale, si occupa della gestione di fondi europei destinati allo sviluppo delle aree rurali. Nel corso degli anni i soci del GAL hanno corrisposto la quota sociale a seguito di fattura emessa annualmente dalla società, previa determinazione dell’importo effettuato dall’Assemblea dei Soci. Numerosi enti pubblici locali hanno tuttavia richiesto di inserire nella fattura il CIG (Codice Identificativo Gara) creando una difformità formale tra i Soci. Il GAL, pertanto, ha dovuto differenziare le emissioni e assecondare le richieste di alcuni Comuni (i quali bloccano i mandati di pagamento se non vedono il CIG in fattura). A nostro avviso l'erogazione finanziaria andrebbe esentata dall’inserimento del CIG in quanto discende da un rapporto societario (endo procedimentale) regolato dallo Statuto del GAL, e non da un rapporto sinallagmatico (contrattuale) di scambio. La classificazione di tali quote come corrispettivi rilevanti ai fini IVA da parte dell’Agenzia della Entrate (poiché a fronte della quota vi è un'attività generale di coordinamento territoriale e servizi generali verso i soci) non andrebbe a mutarne la natura giuridica. Per quanto sopra, si chiede la correttezza dell’interpretazione del GAL e, in caso positivo, di indicare i riferimenti legali più opportuni per trasmettere ai soci una nota chiarificatrice.
Pareri tratti da fonti ufficiali
La formazione a catalogo è la formazione presente all'interno di un catalogo formativo, offerta da parte di un ente di formazione e/o società di formazione alla generalità dei possibili fruitori con un programma, metodologia, prezzo, luogo, data e orario di svolgimento predeterminati. Si chiede se l'ipotesi in cui un'amministrazione intenda iscrivere a titolo oneroso uno o più dipendenti ad un corso a catalogo, con le peculiarità di cui sopra, integri la fattispecie di appalto di servizio di formazione con gli obblighi connessi alla richiesta di CIG e tracciabilità. Si richiede, inoltre, nel caso in cui il corso a catalogo sia, invece, escluso dall'obbligo di richiesta di CIG e tracciabilità dei flussi finanziari, se sia necessario procedere all'acquisto tramite piattaforme negoziali certificate oppure se sia possibile procedere tramite acquisti extra piattaforme negoziali analogamente a un acquisto economale.
Con riferimento all'art. 7 comma 3 del D.M. n. 517/2021 secondo cui "almeno uno dei componenti della commissione di collaudo di cui al comma 1 dovrà essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", si chiede se l'atto dell'ente attuatore relativo all'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo di lavori finanziati PNRR a dipendente del MIT (preventivamente designato dallo stesso Ministero) deve essere o meno accompagnato dalla generazione del CIG. In caso affermativo, come deve essere generato questo CIG? L'importo da indicare sarà quello totale, compresa la quota (50%) da versare al MIT ai sensi dell'art. 116 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 61 comma 9 D.L. n. 112/2008 testo vigente? L'affidatario da indicare sarà la persona fisica corrispondente al dipendente MIT che viene incaricato?
Salve, A seguito del contenzioso tra xx e xx per gravi inadempienze di xx, la convenzione tra xx e xx è stata risolta e l'Agenzia è transitata in REGIME DI SALVAGUARDIA con ENEL Energia Spa. Enel Energia non ci ha comunicato nesssun CIG master. Vorrei sapere se, per I REGIMI DI SALVAGUARDIA, è OBBLIGATORIA l'indicazione del CIG in fattura o se il CIG può essere omesso. In quest'ultimo caso vorrei avere un riferimento normativo. In attesa di un vostro cortese riscontro, colgo l'occasione per inviare i miei distinti saluti
Qualora la Stazione appaltante, nell’effettuare i controlli che le competono istituzionalmente, riscontri che su alcuni bonifici bancari ovvero nelle indicazioni recate negli estratti conto in relazione ad assegni per pagamenti relativi ad una commessa pubblica non è stato indicato il CIG, nonostante sia stata inserita la relativa clausola nel contratto, cosa deve fare? Non riconoscere i suddetti pagamenti ai fini del versamento del corrispettivo? Segnalare il fatto all’Autorità competente per l’applicazione della sanzione? Risolvere il contratto? Altro?
RACCOLTA QUESITI/RISPOSTE AVCP Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 14 marzo 2012) Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità. Sezione B – Casi particolari rientranti nel perimetro della Tracciabilità. Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità. Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011. Sezione E – Disciplina del periodo transitorio.
A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?
A2. Qual è la ratio della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari?
A3. Quali atti ha emanato l’Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
A4. Quali sono gli adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità?
A5. Che cosa è il codice CIG?
A6. Come si acquisisce il codice CIG?
A7. Quali sono le tipologie del codice CIG?
A8. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?
A9. Che cosa è il Carnet di CIG?
A10. Che cosa è il CIG Derivato?
A11. Che cosa è il CIG Master?
A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?
A13. E' stabilita una soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad esempio il codice CIG si deve richiedere anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?
A14. Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità?
A15. Quali soggetti rientrano nella nozione di “stazione appaltante
A16. Cosa si intende con l’espressione “filiera delle imprese” contenuta nell’articolo 3 della legge n. 136/2010?
A17. Come viene individuata la nozione di filiera nei servizi e nelle forniture?
A18. Come viene individuata la nozione di filiera nei lavori?
A23. Con quali modalità si attua la disciplina della tracciabilità finanziaria nei subappalti e nei subcontratti?
A24. Sussiste l’obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (anche non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
A25. Il conto corrente dedicato può riguardare più appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
A26. Il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per altre attività?
A27. Per un singolo appalto possono essere indicati più conti correnti dedicati?
A28. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa pubblica?
A29. Per i pagamenti sottoposti alla tracciabilità vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?
A30. E’ consentito agli operatori l’uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?
A31. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nei raggruppamenti temporanei di imprese, nei consorzi ordinari e nelle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270?
A32. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura?
A33. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti?
A36. È previsto un obbligo informativo all’Avcp per le sanzioni previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010 a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria (o in caso di risoluzione del contratto per i casi indicati dal comma 9bis dell’articolo 3 della legge n.136/2010)?
A37. Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136/2010?
A38. Quali sono le conseguenze del mancato adempimento alle prescrizioni poste dalla normativa in tema di tracciabilità?
A39. Cosa si intende con l’espressione “nuovo contratto” e quali sono le conseguenze ai fini dell’acquisizione del codice CIG?
A40. Nel caso di rinnovo del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?
A41. Il rinnovo, comportando l’acquisizione di nuovo codice CIG ai fini della tracciabilità, impone nuovamente il pagamento del contributo in favore di Avcp?
A42. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?
A43. Cosa si intende per tracciabilità attenuata?
A44. Qual è la modalità di pagamento delle utenze da parte della pubblica amministrazione?
B1. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?
B2. La normativa sulla tracciabilità si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?
B3. Sono soggetti all’obbligo della tracciabilità i contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice)?
B4. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?
B5. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?
B6. E’ soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?
B7. Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?
B8. Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?
B9. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d’urgenza?
B10. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?
B11. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni Consip?
B12. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?
C1. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all’articolo 19 del Codice?
C2. E’ soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?
C3. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice?
C4. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?
C5. Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?
C6. Sono soggetti a tracciabilità gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori?
C7. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?
C8. Le spese economali delle stazioni appaltanti sono soggette alla normativa in tema di tracciabilità?
D1. I codici CIG/CUP vanno indicati anche per i pagamenti effettuati dagli operatori economici e destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?
D2. In caso di appalti affidati da una ASL ad una impresa per la fornitura di attrezzature sanitarie destinate alle strutture ospedaliere, fin dove si estende la tracciabilità?
D3. In caso di appalto affidato da una ASL ad una impresa per la fornitura di medicinali, fin dove si estende la tracciabilità?
D4. I servizi sanitari erogati da strutture “accreditate” sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità?
D5. A quale regime di tracciabilità è sottoposto il rimborso delle rate di un mutuo contratto da una stazione appaltante?
D6. Il patrocinio legale è sottoposto agli obblighi della tracciabilità?
D7. Sono sottoposti alla tracciabilità i contratti stipulati dall’Autorità Giudiziaria?
E1. Cosa si intende per “integrazione automatica” o “automatico adeguamento” dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2011?
E2. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG e l’eventuale CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?
E3. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?
E4. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d’appalto, con scadenza originaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 17 giugno 2011?
Dovendo procedere all'affidamento (a professionista esterno) di un incarico inerente un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di importo molto basso - circa € 5.000,00 - si chiede se vi è l'obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Replica alla risposta del 23/3/2011 Sarebbe auspicabile quanto precisato nella risposta al quesito 2011/015/369Z. Restano però ancora dei dubbi in quanto proprio la determina Avcp n. 10 al punto 5.2, nel primo capoverso, riconferma che i commi 2 e 3 art. 3 Legge 136/10 “riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti”. E’ corretto leggerli positivamente anche per i comuni?
In un affidamento a cottimo fiduciario ex art. 125 del cod. dei contratti in favore di un professionista esterno per un servizio di verifica strutturale è stata omessa per mero errore materiale la clausola di tracciabilità. E' possibile procedere all'integrazione dell'atto (una determina dirigenziale)con un successivo atto di pari natura oppure l'affidamento è nullo ab origine ed insanabile?
Buongiorno, come pubblica Amministrazione con riferimento al codice CIG inerente le manutenzioni ordinarie che effettuiamo sugli immobili comunali sono a chiedere se è possibile utilizzare un unico CIG con dicitura "Manutenzione immobili comunali" per gli interventi effettuati da diverse imprese o per gli acquisti effettuati presso diversi fornitori con buoni d'ordine. Di conseguenza Vi chiedo anche quale codice CPV si potrebbe utilizzare.
In relazione alle disposizioni introdotte dalla L. 136/2010 come successivamente modificata, nonchè dalle determine dell'Avcp N. 8 e n. 10 del 2010, si chiede quale sia la procedura corretta da seguire nei rapporti con editori e/o concessionari ai fini della pubblicazione di bandi di gara su quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale, con la specificazione che attualmente queste operazioni nel ns. Ente non vengono effettuate a mezzo fondo economale. Potrebbe essere corretto l'indicazione del medesimo CIG che identifica l'appalto (essendo la pubblicazione connessa indirettamente all'appalto)?
A3. Quando è obbligatorio richiedere il codice CIG?
A5. Il codice CIG va richiesto anche gli appalti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?
A6. Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità?
A7. Per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l’obbligo di richiedere il codice CIG? In caso affermativo, entro quale termine si è tenuti a richiederlo?
A12. E’ soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?
A13. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?
A16. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?
A17. E’ soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?
A18. Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?
A27. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?
A29. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?
A30. I codici CIG/CUP vanno indicati anche per i pagamenti destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?
A33. Cosa si intende con l’espressione “filiera delle imprese” contenuta nel comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010?
B9. Sussiste l’obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
B11. Il conto corrente dedicato può riguardare tutti gli appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
B12. Il bonifico deve indicare il codice CUP relativo ad ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?
B14. E’ consentito l’uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?
B20. Le spese giornaliere di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 136 si riferiscono alle spese degli operatori economici?
B22. Restano salve le speciali disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010?
C1. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG/CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?
C2. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?
C3. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d’appalto, con scadenza orginaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 7 settembre?
Per quanto concerne , i contratti sottoscritti prima della data 07.09.2010 , l’articolo 6 comma 2 del decreto legge n.187/2010 , e modificato successivamente dalla legge 17 dicembre 2010, n.217, i contratti sottoscritti prima della data 07.09.2010 , (art.6 comma 2 del d.l. 187/2010) , si prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Pertanto il nostro quesito è questo: per i contratti che vanno ad esaurirsi entro giugno (180 gg) , si devono adeguare comunque i contratti alle norme sulla tracciabilità? E in quale modo?
In seguito alla nuova normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, per i contratti d’appalto in essere e pertanto già stipulati, i contratti devono essere modificati o integrati e se si come?
Secondo le attuali istruzioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e contratti di lavoro di importo inferiore a 40.000 euro. L'art. 3, comma 5 della L. 136/2010 come sostituito dall'art. 7, comma 1 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, dispone che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG e, ove obbligatorio, il CUP. Si chiede se ciò comporti la necessità di acquisire il CIG per tutte le commesse pubbliche, anche per gli affidamenti relativi ai servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000 e relativi a lavori di importo inferiore a € 40.000 disposti direttamente senza alcun tipo di gara.

