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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 05/08/2024 - ADEMPIMENTI MODIFICHE CONTRATTUALI

Buongiorno, vorremmo indicazioni sulle modalità di comunicazione, ex art. 120 comma 15 per i contratti sotto soglia comunitaria, ad Anac circa le modifiche contrattuali previste dal comma 1 lett. b) e comma 3 del medesimo articolo e se tale comunicazione sia sufficiente ai fini di pubblicità e trasparenza. Il sito Anac presenta FAQ e modulistica che riguardano l'art. 106 della normativa pregressa. Si chiede inoltre se per le modifiche contrattuali ex comma 1 lett b) e comma 3 dell'art. 120 del Codice sia necessario acquisire il CIG e in quali casi. Grazie.


QUESITO del 26/07/2024 - PROROGA TECNICA

Buongiorno, invio la presente per porre alla Vs. attenzione il quesito di seguito formulato: HEXISS Vigilanza Srl, Istituto di vigilanza privata, si aggiudica la procedura di gara CIG 9932443F3E indetta da C. con decorrenza 01 luglio 2023 e scadenza 30 giugno 2024, per servizi di vigilanza armata presso la propria sede in Roma. Il contratto stipulato tra le parti, non prevede l'opzione di rinnovo nè tanto meno il tacito rinnovo. Successivamente in data 26 marzo 2024 viene indetta nuova gara di appalto con CIG B0E9039213, ad oggi in attesa di aggiudicazione definitiva per la verifica di requisiti del primo classificato (HEXISS Vigilanza si è posizionata al secondo posto). Alla scadenza naturale del contratto in essere (30 giugno 2024) ci è stata formulata una "Modifica contrattuale ai sensi dell'Art. 120 comma 3 ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii." con proroga e nuova scadenza al 31 luglio 2024. In prossimità della nuova scadenza, HEXISS Vigilanza ha richiesto una nuova proroga contrattuale, vista la mancata aggiudicazione definitiva della gara in corso. L'Ente appaltante (C.), dopo ripetuti solleciti, ci ha comunicato di aver assegnato ad Istituto terzo, un contratto ponte trimestrale a decorrere dal 1° agosto 2024 (eventualmente prorogabile di un ulteriore mese), in attesa della definizione della suddetta procedura ad evidenza pubblica, mediante affidamento diretto. Ora alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se la procedura di affidamento ad Istituto terzo sia corretta, visto e considerata la presenza già di un fornitore aggiudicatario di precedente gara di appalto, al quale è stata già formulata una proroga contrattuale, in attesa di aggiudicazione della nuova procedura di gara. Nel caso in cui tale procedura non sia corretta, chiederemo la sospensione della decisione a contrarre, segnalando eventualmente i fatti all'ANAC. Grazie per l'eventuale supporto.


QUESITO del 26/07/2024 - SUBAPPALTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'art. 11 comma 5 e 57 comma 1 del nuovo codice prevedono che le SA assicurino, in tutti i casi, che le tutele normative ed economiche dei lavoratori in subappalto siano le medesime dell'appaltatore. Si chiede a tal riguardo: - la SA deve assicurarsi che l'appaltatore abbia effettuato tale accertamento nei confronti del subappaltatore o deve accertarlo lei direttamente? - nel secondo caso con quali modalità le SA possono adempiere a tale indicazione normativa? - posto che l'art. 11 parla di verifica di equivalenza nei bandi e negli inviti e quindi esclude tale verifica di equivalenza in caso di affidamento diretto, è ipotizzabile che in caso di subappalto la verifica sull'applicazione delle medesime tutele normative ed economiche 1) non debba effettuarsi ove il relativo appalto sia stato stipulato a mezzo affidamento diretto 2) non debba effettuarsi ove l’importo del subappalto rientri nelle soglie previste per l'affidamento diretto?


QUESITO del 15/07/2024 - VERIFICHE IN SEDE ESECUTIVA

QUESITO DI AGOSTO (IN ANTICIPO) Riceviamo decine di “Richieste di Offerta” quotidiane da parte di un Ente di trasporto, a cui rispondiamo regolarmente. La richiesta di offerta contiene un numero di richiesta, un numero di appalto e niente altro (alleghiamo). La richiesta avviene a mezzo email normale. Noi rispondiamo utilizzando lo stesso form che viene compilato nelle parti mancanti e firmato digitalmente. In seguito, ci arriva eventuale ordine, avente numero di cig e niente altro (alleghiamo). Da poco, tali procedure sono pubblicate nella loro piattaforma come “affidamento diretto”.(allego screenshot della piattaforma con pubblicazione esito). Non ho trovato da nessuna parte la documentazione di gara inerente questi procedimenti (capitolato, regolamenti). Ne’ tantomeno in questi documenti di richiesta di offerta ed ordine, ho trovato rimandi a capitolati o regolamenti, a parte quelli per la corruzione, la trasparenza, codice etico..che non hanno nulla a che vedere con questa questione che ora spiego. Oggi ricevo la lettera che allego in cui mi si chiede “una prova” che il materiale che è stato consegnato sia effettivamente originale. Ora, io vorrei rifiutarmi di giocare a carte scoperte: ma perché mai devo dire chi è il mio fornitore? E’ praticamente quello il mio vantaggio competitivo, il mio know how, un segreto commerciale che non ce n’è uno più rilevante. Frutto di ricerche, di fiere visitate, di contatti ecc. E’ un fornitore estero, che mi ha inviato il “certificato di origine” di cui parlano loro, ma che mi rifiuto di inviare così com’è, con tutti i riferimenti. E’ in un attimo che chiunque all’interno dell’ente faccia uno screenshot e invii all’amico fornitore locale. Posto che io non leggo da nessuna parte nella lex specialis di questa richiesta specifica (in molti casi, i disciplinari ce l’hanno, ma questa non ha lex specialis, non ha disciplinare, non ha nulla). E’ legittima o posso rifiutarmi? Posso per esempio fare una autocertificazione in cui io dichiaro che il materiale è originale e me ne assumo le responsabilità e magari allegare quel certificato di origine oscurando i contatti? Poi se loro proprio non si fidano, allora che facciano le prove magari inviando al costruttore il pezzo, e se poi ho ragione io, le spese le pagano loro, se hanno ragione loro, le pago io.


QUESITO del 15/07/2024 - COSTI DELLA MANODOPERA

Buongiorno, poniamo il seguente quesito. Con riferimento all’obbligo prescritto dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 all’operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera, si chiede se nell’ambito di un appalto integrato dove erano stimati 840.000 euro di manodopera per i lavori e 400.000 euro di manodopera per il servizio di manutenzione degli impianti come ci si debba comportare laddove un concorrente si limiti a dichiarare 840.000 di costi di manodopera. Pare del tutto evidente che l’operatore economico abbia omesso di dichiarare i costi della manodopera relativi alla manutenzione limitandosi e riportare, in modo speculare, la stima dei costi della manodopera dei lavori indicata dalla stazione appaltante nei documenti di gara. Pertanto, si chiede di confermare - anche alla luce della recente sentenza del Tar Veneto n. 230 del 09.02.2024 – se l’unica possibilità per la Stazione Appaltante sia procedere con la richiesta di giustificativi circa la congruità dell’offerta, in quanto il concorrente non può in alcun modo discostarsi dall’importo esposto in origine di 840.000 euro o argomentare circa la presenza di errori materiali nella formulazione della propria offerta economica e deve, quindi, far rientrare in tale importo sia la manodopera afferente i lavori, che quella relativa alla manutenzione rispettando i trattamenti salariali minimi, pena l’esclusione dalla procedura di gara. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.


QUESITO del 10/07/2024 - COSTI MANODOPERA E RIBASSO

Stiamo partecipando ad una gara su Sater Emilia Romagna. L'ente appaltante ha inserito nella sezione dedicata alla cifra da ribassare il totale al netto del costo della manodopera. Abbiamo poi inserito nella sezione dedicata ai suddetti costi il costo indicato dalla stazione appaltante. Nella busta economica generata dal sistema però non viene tenuto conto di tale importo ma solo della cifra ribassata. In caso di aggiudicazione quale sarà l'importo che farà fede? La gara scadrà domattina alle ore 9 e, se possibile, mi servirebbe un riscontro prima! Grazie


QUESITO del 09/07/2024 - PROCEDURA NEGOZIATA E NUMERO MINIMO DI SOGGETTI DA INVITARE

La stazione appaltante si è dotata di Albo Fornitori e di apposito Regolamento per gli appalti sottosoglia. In merito alle procedure negoziate ex art. 50, comma 1, lett. C), D) ed E), si chiede se vi sia l'obbligo di procedere ad un'idagine di mercato qualora gli iscritti nella categoria merceologica di interesse siano inferiori al numero di O.E. indicati dal Codice per la "previa consultazione", oppure se sia possibile derogare a tale numero minimo indicato in virtù dell'adozione dell'Albo da parte della SA, dando atto del numero (inferiore) di OE iscritti . Allo stesso modo si chiede se, alle medesime procedure negoziate , sia applicabile, in analogia, la deroga di cui al comma 5, laddove la SA dovesse invitare, senza limiti, tutti gli OE iscritti nella categoria merceologica di interesse dell'ALBO (quindi anche appaltatore uscente), oppure se tale disposizione sia applicabile solo in caso di indagine di mercato.


QUESITO del 04/07/2024 - PROCEDURE NEGOZIATE- INDAGINI DI MERCATO

Per stipulare un contratto ad esecuzione continuata (fornitura di derrate alimentari per istituto alberghiero) se effettuiamo una manifestazione di interesse aperta a tutti e pubblicata sul ns sito istituzionale, una volta ricevuta e valutata l'offerta migliore, come procediamo sul Mepa? Con trattativa diretta? e inoltre come ci regoliamo per l'importo del CIG che, al momento della stipula del contratto, può essere stimato solo in via presuntiva? Lo modifichiamo a scadenza di contratto con importo preciso?


QUESITO del 04/07/2024 - FORMA DEL CONTRATTO D'APPALTO

LA sentenza 7478 della Cassazione civile sezione III del 20/03/2020 prevede che I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. Non si comprende se Questo vuol dire che per i contratti con aziende commerciali basta la determina di aggiudicazione ad impegnare giuridicamente la PA? mentre per le aziende non commerciali è necessario il contratto?


QUESITO del 03/07/2024 - COMPROVA SERVIZI ANALOGHI

Procedura aperta telematica – sopra soglia comunitaria settore speciale – per l’affidamento con il criterio del minor prezzo della fornitura di gasolio autotrazione – adblue additivato - lubrificanti e liquidi refrigeranti REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Il concorrente dovrà aver eseguito con buon esito, nel triennio 01.01.2021 - 31.12.2023, uno o più contratti analoghi (riferiti al lotto per cui si intende partecipare) non inferiore a: ✓ 5.138.398,00 € per la partecipazione al lotto 1) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 1.712.799,33 €) ✓ 128.544,00 € per la partecipazione al lotto 2) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 42.848,00 €) ✓ 109.700,00 € per la partecipazione al lotto 3) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 36.566,67 €) Detto requisito dovrà essere dimostrato, mediante una o più dichiarazioni di buon esito rilasciate da contraenti (amministrazioni o soggetti privati) riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, in considerazione del fatto che gli operatori economici devono avere maturato sufficiente esperienza nel settore, posto che la sospensione della fornitura potrebbe causare l’interruzione di pubblico servizio. La domanda è: è obbligatorio il certificato di buon esito per dimostrare di avere il requisito di capacità tecnico professionale? Oppure può essere sufficiente presentare contratti con pubbliche amministrazioni e fatture quietanzate? Ho soli pochi giorni per poter ottenere un certificato di buon esito. Mi rispondono dall’Ente che accettano solo il Buon esito e che se non lo invio, faranno un soccorso istruttorio dandomi solo 5gg per rispondere. Ho risposto utilizzando un altro parere che voi stesso mi avevate fatto, ma mi hanno detto che fa riferimento al vecchio codice degli appalti, invece il nuovo codice degli appalti stabilisce diversamente (e anche il nuovo fac-simile di contratto di gara dell’Anac).


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