Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: - in un appalto PNRR bandito ancora con il vecchio Codice, l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in data odierna in vigenza del nuovo Codice e del Correttivo. Quali istituti devono essere applicati? - il correttivo al nuovo Codice si applica solo agli appalti banditi dopo il 1° gennaio 2025? - il correttivo deve essere applicato ai contratti derivati (ad es. subappalto ) dopo il 1° gennaio 2025, anche se legati ad un appalto aggiudicato prima di quella data? Grazie e cordiali saluti Il Servizio gare
Buongiorno, abbiamo bandito una gara per un servizio del valore superiore a € 140.000. Purtroppo non ci è ancora possibile procedere all'aggiudicazione in quanto non ancora in possesso della documentazione antimafia. Abbiamo presentato richiesta mediante BDNA, come indicato da comunicazione generata dal FVOE, ma ci siamo trovati di fronte a una serie di problematiche tecniche e anomalie, risolte dopo nostre segnalazioni e alcuni solleciti. A oggi le nostre istanze sono in fase di istruttoria ma non abbiamo idea di quando riceveremo risposta. Le richieste che abbiamo presentato alla BDNA per questo e altri servizi sono in attesa da quasi due mesi. Avendo necessità di procedere all'aggiudicazione per organizzare il servizio, si chiede se è possibile aggiudicare anche senza aver ancora ottenuto risposta (tutti gli altri controlli eseguiti non hanno evidenziato criticità) in attesa della documentazione e seguendo quale procedura. Grazie.
La Scrivente Stazione Appaltante ha adottato proprio Elenco Fornitori. Gli operatori economici regolarmente iscritti, previa verifica – da parte degli Uffici - della documentazione prodotta, sono invitati alle procedure negoziate e/o alla richiesta di offerta per affidamenti diretti. Si intende subordinare tale iscrizione al pagamento di una somma, congrua e assolutamente poco onerosa. Si chiede la legittimità di eventuale richiesta da parte della S.A., ai fini dell’iscrizione all’Albo, del pagamento di una somma (a titolo esemplificativo Euro 20.00 sia in sede di iscrizione che di rinnovo biennale) da parte degli Operatori economici. La somma ha la funzione di rimborso del costo di gestione amministrativa, da parte del personale della S.A., della singola pratica che spesso chiede anche un’assistenza telefonica non indifferente
Buongiorno! Vi allego una richiesta di parere in merito ad un requisito di partecipazione, ai fini della partecipazione alle gara indetta dal Comune di Bari (CIG B4FB9A7598 lotto 1) che scade il 13 febbraio. In attesa, saluto cordialmente. Grazie
i controlli antimafia convolgono anche il socio unico del socio unico dell'o.e., a matriosca o ci si ferma ai soggetti del socio unico dell'O.E.? c'è un riferimento normativo o dottrina che chiarisce fino a quando si deve scendere. grazie
Nell’ambito del PNRR, per l’attuazione della M2–C3–I1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, il Comune di Monte S. Giovanni Campano ha ricevuto un finanziamento di € 4.195.000,00 per “Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola La Lucca”. Spesa assegnata con Decreto Direttoriale n. 14 del 05.05.2022 del Ministero dell’istruzione. A seguito di concorso di progettazione, il progettista ha trasmesso il PFTE del progetto per l’importo complessivo di € 4.195.000,00. In data 01.04.2023, è entrato in vigore il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, le cui disposizioni, tuttavia, per espressa previsione dell’art. 229, comma 2, acquistano efficaci a decorrere dal 01.07.2023. Con atto di G.C. n. 40 datato 12.05.2023 è stato approvato il suindicato PFTE per l’importo complessivo di € 4.195.000,00. Con determinazione n. 725 datata 20.06.2023, è stato affidato il servizio di Progettazione Definitiva. Il progettista, con nota acquisita con il protocollo n. 11728 del 24.07.2023, ha trasmesso il progetto definitivo per l’importo complessivo di € 4.614.100,00, di cui € 3.776.848,74 per lavori ed € 837.251,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Con atto di G.C. n. 69 del 31.07.2023 è stato approvato il progetto definitivo per l’importo complessivo di € 4.614.100,00. Per il maggiore importo oltre gli € 4.195.000,00 ovvero € 419.100,00, incremento derivante dal rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione, è stata formulata la “Domanda di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” mediante piattaforma REGIS. Con Decreto MEF – RGS – RR 187 del 11.08.2023 è stato concesso l’importo di € 419.100,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili 2023. Per quanto sopra pertanto, l’importo totale finanziato risulta essere di € 4.614.100,00 di cui, € 4.195.000,00 per il finanziamento PNRR ed € 419.100,00 per il contributo FOI. A seguito di appalto integrato sulla base del progetto definitivo il lavoro è stato aggiudicato all’operatore economico migliore offerente per un totale di € 3.778,336, comprensivo di progettazione esecutiva, CSP e esecuzione lavori. Per ragioni legate al poco tempo a disposizione in base alle tempistiche fisse e inderogabili del PNRR, l’impresa aggiudicataria e per essa l’incaricato della progettazione, anticipatamente rispetto alla stipula del contratto di appalto, in data 17.01.2024, ha trasmesso il progetto esecutivo. Il suddetto progetto, così come redatto e sottoscritto, presenta un importo complessivo di € 5.551.689,42, di cui € 4.527.414,42 per lavori da computo metrico, € 96.900,00 per costi della sicurezza separatamente computati, € 927.374,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il tutto trova e troverà copertura finanziaria per € 4.195.000,00 quale importo finanziato dal PNRR, € 419.100,00 quale importo finanziato FOI ed € 937.589,25 per importo GSE da richiedere Con determinazione n. 31 (RG 100) del 30.01.2024 si è provveduto: 1) all’approvazione del progetto esecutivo nell’importo di € 4.614.100,00; importo già certo sulla base del finanziamento PNRR (€ 4.195.100,00) e dei Fondi Opere Indifferibili (€ 419.100,00) già concessi; 2) all’approvazione, in sola linea tecnica, del progetto esecutivo nell’importo di € 5.523.997,25; importo comprendente la suddetta somma di € 4.614.100,00 e la somma di € 909.897,25 ancora da richiedere al GSE; somma rimodulata su un più preciso calcolo della volumetria posta a base del calcolo del contributo da richiedere e finanziabile. Con la medesima determinazione n. 31 (RG 100) del 30.01.2024, veniva dato atto che, in caso di ammissione al finanziamento del GSE, il maggior importo di € 909.897,25, sarebbe stato affidato con successivo atto all’impresa ai sensi dell’art. 76 comma 6 (anche se non applicabile), in quanto trattasi di offerta migliorativa già prevista nel contratto. In data 22.03.2024 è stato stipulato il contratto. In data 02.04.2024 è stata presentata la candidatura al GSE debitamente repertoriata con il codice CT00810130. In data 26.06.2024 la direzione del GSE ha comunicato a questo Ente l’accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per un importo di € 940.823,70. L’accoglimento positivo della candidatura al GSE e la prenotazione degli incentivi per l’importo di € 940.823,70, importo diverso da quello ipotizzato in fase di redazione del progetto esecutivo, comporta la necessità di approvare un nuovo QTE nell’importo complessivo di € 5.554.923,70. Per quanto sopra, SI CHIEDE SE E’ POSSIBILE E QUALE DISPOSTO NORMATIVO APPLICARE (art. 120 del Codice, quale comma?!) procedere alla integrazione/modifica dell’importo contrattuale, procedendo preliminarmente, all’affidamento per l’esecuzione delle lavorazioni riconosciute meritevoli di incentivo del GSE al medesimo esecutore, NON ESSENDO POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE DEI LAVORI AD ALTRO OPERATORE ECONOMICO.
In una proceduta aperta per l’affidamento di un appalto integrato abbiamo individuato, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità per le categorie e classifiche di seguito indicate: - OS30 III-bis (prevalente) - OG9 III (scorporabile) - OS18A III (scorporabile) - OS1 II (scorporabile) - OS13 I (scorporabile) precisando espressamente che: “si intendono a qualificazione obbligatoria tutte le categorie scorporabili” e che: “il concorrente privo della qualificazione nella categoria diversa dalla prevalente può partecipare in RTI con impresa in possesso della relativa attestazione di qualificazione SOA o dichiarare obbligatoriamente di subappaltare integralmente la categoria ad impresa in possesso della relativa attestazione di qualificazione SOA”. L’aggiudicatario è un consorzio in possesso di adeguata SOA nella categoria prevalente (che copre l’intero importo dei lavori) e ora - attraverso una propria consorziata esecutrice - intende subappaltare una consistente parte delle lavorazioni a un operatore economico non qualificato per le categorie scorporabili indicate nel disciplinare di gara, bensì, semplicemente in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG3, sostenendo che quest’ultima ricomprende le seguenti categorie specialistiche: - OS1: Lavori in terra - OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato - OS18-A: Componenti strutturali in acciaio - OS24: Verde e arredo urbano - OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Si chiede se possa essere accolta o meno tale richiesta di subappalto. Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti.
Dobbiamo affidare con una procedura aperta un appalto di lavori (categoria prevalente OS30) per un importo di 6.600.000,00 € comprensivi di manodopera ed oneri per la sicurezza, la cui durata è stimata in 1095 giorni. Sono previste prese in consegna anticipata ex art. 24 All. II.14 Codice 36/2023 (aule didattiche). Il RUP vorrebbe riconoscere nell'importo a base di gara il corrispettivo stimato di 10.000,00 € per 6 mesi di servizio di manutenzione periodica ordinaria degli impianti (cd. servizio base), prevedendo inoltre un criterio premiale (14/80 punti dell'offerta tecnica) legato all'estensione temporale di questo servizio, a carico dell'appaltatore, fino al collaudo provvisorio. Il servizio di manutenzione periodica ordinaria è stimato in complessivi 70.000 €, di cui 10.000,00 € quantificati per i 6 mesi del cd. servizio base, e 60.000,00 € per l'estensione del servizio a carico del futuro appaltatore (ovviamente se offerta). L'appalto è da considerare misto perché comprensivo di lavori e servizi ex art. 14 Codice 36/2023, oppure, data la bassa incidenza del servizio rispetto ai lavori, il servizio può essere considerato "accessorio" ai lavori e come tale non influisce sulla qualificazione dell'appalto? In alternativa, nel caso in cui il RUP decidesse di non riconoscere nell'importo a base di gara alcun corrispettivo per il servizio di manutenzione periodica ordinaria, è possibile prevedere come criterio premiale (e quindi eventuale), che i concorrenti offrano un servizio di manutenzione periodica ordinaria a loro carico, senza che questo influisca sulla natura dell'appalto (di lavori)?
Buongiorno, qualora si scelga il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e non quella del minor prezzo) è necessario costituire commissione anche in caso di applato sotto soglia? grazie
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: posto che il Codice dei contratti pubblici pare trattare, all’art. 120, la modifica soggettiva del contratto d’appalto con esclusivo riferimento alla sostituzione dell’aggiudicatario, si chiede se si ritiene possibile la sostituzione soggettiva della Stazione appaltante, prevedendo il subentro di un’altra Stazione appaltante, diversa dall’aggiudicatrice, nel contratto d’appalto. In caso di risposta affermativa, si chiede altresì se tale istituto possa essere ricondotto alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 del Codice civile, ovvero se trovi fondamento in un altro istituto dell’ordinamento. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
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