QUESITO DI APRILE Buongiorno, in una “Procedura aperta telematica, nei settori speciali, per l’affidamento della fornitura di Ricambi SCANIA originali o equivalenti”, chiedono come requisiti per la partecipazione: 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA a) Fatturato globale annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore a: ▪ per la partecipazione al Lotto 1, ≥ € 130.000,00 IVA esclusa; ▪ per la partecipazione al Lotto 2, ≥ € 700.000,00 IVA esclusa. Qualora un soggetto disponga di un fatturato globale annuo di importo utile a soddisfare il requisito minimo previsto per più lotti, questi potrà utilmente qualificarsi per la partecipazione a più lotti di gara (a titolo di esempio: se il partecipante possiede un fatturato globale annuo di importo pari ad € 700.000,00 IVA esclusa potrà partecipare sia al Lotto 1 sia al Lotto 2). La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE a) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe all’oggetto dell’appalto “forniture di ricambi SCANIA originali o equivalenti”, di cui almeno un contratto di importo non inferiore a: ▪ per la partecipazione al Lotto 1, contratto di importo ≥ € 20.000,00 iva esclusa; ▪ per la partecipazione al Lotto 2, contratto di importo ≥ € 50.000,00 iva esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: − certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; − attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La domanda è : sono legittimati a chiedere una fornitura della stessa marca al punto 6.3 a) e non semplicemente contratti di ricambi per autobus (non necessariamente autobus Scania) e la domanda è: secondo voi sarebbe legittimo presentare come contratto di fornitura, quello di un gas refrigerante, che è utilizzato sugli autobus Scania, ma anche su moltissimi altri autobus? Alleghiamo il Disciplinare grazie e a presto
QUESITO AVVALIMENTO PREMIALE Con riferimento al limite all’avvalimento premiale prescritto dall’art. 104, comma 12, del D.lgs. 36/2023, ossia, “…Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione”, si chiede se più imprese concorrenti possano avvalersi della stessa impresa ausiliaria utilizzando le medesime risorse finalizzate a migliorare l’offerta tecnica. In sostanza le medesime risorse verrebbero “prestate” a più imprese partecipanti alla gara consentendo a tutte di ottenere lo stesso beneficio in termini di punteggio tecnico. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.
La L. 108/2021 (di conversione del D. L. 77/2021) prevede all’art.50 co. 4 che “qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l’utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili….….In deroga all’art. 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % per cento di detto ammontare netto contrattuale”. Se nel CSA viene disciplinata la penale per ritardo nell’esecuzione dei lavori pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%, anche il premio di accelerazione deve risultare pari all’1 per mille per ogni giorno di anticipo e fino al massimo del 10% oppure si possono variare le percentuali tra penali e anticipazioni purché rispettino i limiti imposti dalla normativa? Il limite del 20% come la percentuale dello 0,6 per mille previsto dalla L. 108/2021 sono tassativi o può essere utilizzato anche il limite del 10% e dello 0,3 per mille?
A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata/centrale di committenza. Saranno pertanto nominati due RUP: uno dalla centrale di committenza (Comune di Molfetta), l’altro interno alla società ASM srl. Quanto alla nomina dei Rup: 1- La centrale di committenza deve obbligatoriamente nominare un dipendente del Comune di Molfetta o può scegliere anche un responsabile esterno? 2- Il Rup nominato dal Comune di Molfetta configura come Rup di supporto a quello interno ad ASM o come “principale” responsabile della procedura essendo ASM non qualificata per l’esecuzione della procedura stessa? Restando in attesa di vs. cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.
Il Presidente della scrivente società (ASM srl) vorrebbe effettuare una nomina fiduciaria di un consulente specializzato in materia di bilanci e contabilità. Presumendo che l'impegno di spesa sia inferiore a € 30.000,00, tale nomina dovrà essere gestita come affidamento diretto fiduciario (e quindi senza interpellare altri consulenti del settore) oppure come un "classico" affidamento diretto con la richiesta di almeno 3 preventivi di spesa? Restiamo in attesa di vostro celere riscontro.
Applicazione art. 11 codice appalti. I nostri CSA di lavori riportano attualmente la seguente dicitura: "In riferimento alla tipologia ed alle categorie di lavoro delle opere oggetto dell’appalto, i prezzi e il costo della mano d’opera sono desunti da quelli riportati dal Prezzario in vigore nella regione Friuli Venezia-Giulia; verranno applicati i CCNL di riferimento, come indicato al Decreto Direttoriale n.12/2023 del 5 aprile 2023 del Ministero del Lavoro". Prima di procedere all’aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con cui l’operatore economico si impegna ad applicare il CCNL indicato dalla S.A., oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del proprio contratto rispetto a quello indicato nei documenti di gara. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante. Sulle modalità di verifica dell’equivalenza, si è espressa l’Anac nella relazione al bando-tipo n.1: 1. Per quanto concerne le tutele economiche, i parametri da confrontare sono la retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; EDR (elemento distinto della retribuzione) cui vanno sommate le eventuali tredicesima e quattordicesima; ulteriori indennità previste. 2. Per quanto concerne le tutele normative, i parametri sono la disciplina del lavoro supplementare e del part-time; la disciplina del lavoro straordinario; la disciplina compensativa delle ex festività soppresse; la durata del periodo di prova; la durata del periodo di preavviso; la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; la malattia e l’infortunio; la maternità; ecc……. L’Anac conclude affermando che la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali limitati a soli due parametri tra quelli sopra indicati. In caso di acquisizione di una dichiarazione di equivalenza, la stazione appaltante deve porre a confronto due contratti: quello indicato dall’operatore economico e quello indicato nei propri documenti di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante indichi una pluralità di contratti (ad esempio: edile artigianato per le lavorazioni in OG1 e metalmeccanico per le lavorazioni in OS28), la verifica deve essere effettuata con riguardo a tutti i contratti indicati, sia per la parte economica che per quella normativa. A fronte di quanto riportato nei nostri CSA, pare porsi il problema derivante dalla indicazione non di un CCNL specifico, ma di Contratti collettivi individuati dal Decreto direttoriale n.12/2023, cioè di una pluralità di contratti, tutti afferenti al comparto dell’Edilizia. Il decreto individua il costo medio orario del lavoro a livello provinciale attraverso le tabelle pubblicate sul sito del Ministero: tali tabelle potranno essere utilizzate per il confronto sull’equivalenza delle tutele economiche. Ma i dati afferenti alle tutele normative si acquisiscono solo dallo specifico CCNL: in questo caso il Decreto direttoriale non aiuta, proprio perché si riferisce a una pluralità di contratti (edili e affini). Si chiedono indicazioni su come la scrivente SA possa effettuare le verifiche imposte dall'art. 11 del codice a fronte dell'indicazione sopra riportata nei propri CSA.
Buongiorno, tenuto conto che la riforma del terzo settore ha generato tanta confusione, ci ritroviamo a gestire delle richieste di affidamento ad enti ed associazioni no profit. Quale potrebbe essere la modalità ed i controlli da effettuare su questi enti al fine di procedere ad un eventuale affidamento (inferiore a 140.000,00)? Anche in considerazione del fatto che questi enti sono sprovvisti di partita IVA Cordialmente
La Scrivente ha adottato nel corso del 2023 un sistema di qualificazione, ex D. Lgs. 50/2016, con validità triennale, al fine di invitare a procedure comparative, gli O.E. qualificati. Si chiede se, vista l'entrata in vigore del Nuovo D. Lgs. 36/2023, il regolamento di tale sistema di qualificazione debba essere aggiornato (ad es. rinnovare la richiesta di veriifca di requisiti ai sensi del nuovo Codice) e se le procedure comparative da indire debbano essere effettuate ai sensi del D. Lgs. 36/2023 (vds ad es. il DGUE da compilare)
Buongiorno, si richiede cortesemente quanto segue: nel caso di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori affidato ad un’impresa di costruzioni, il progettista che ha redatto il progetto esecutivo potrebbe aggiudicarsi anche l’affidamento dei servizi di ingegneria per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi al medesimo appalto? Si precisa che il progettista è stato “INDICATO" dall’impresa suddetta ma non ha partecipato in ATI con la stessa. Secondo lo scrivente esiste un caso di incompatibilità delle figure (esecutore e DL), quali sono i riferimenti normativi da citare? Qualora non normato il caso, è sufficiente inserire nel bando il divieto (lex specialis)? Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti
Buongiorno esponiamo il seguente problema inerente il calcolo del compenso dei membri del CCT. Le linee guida MIT richiamate anche dal vigente codice stabiliscono che: "Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito: a) da una parte fissa proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico- amministrativo, ridotta del 60%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all’adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell’attività di cui al punto 4.1.2 per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l’adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari; b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT; [...] Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1, lett. a)" L'art. 1 comma 5 dell'all. V.2 al Codice stablisce che "Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa." L'art. 6 comma 7 bis della Legge 120/2020 stabilisce invece che : " In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;" Dall'applicazione congiunta delle norme sopra citate non è chiaro, a nostro avviso, se l'importo complessivamente riconoscibile ai membri del CCT contenuto entro il limite del tetto massimo dello 0,5 % sia riferito alla sola parte fissa o anche a quella variabile, stante il diverso tenore delle norme del Codice e della Legge 120. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti
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