Art. 71 Disposizioni preliminari
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 2071. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte del conti) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA REVISIONE PREZZI IN PRESENZA DI POTERE DISCREZIONALE
Ove la normativa applicabile all'appalto subordini la revisione dei prezzi a valutazioni sulle circostanze eccezionali, conferendo all'Amministrazione un potere autoritativo e discrezionale anziché imporre un mero obbligo automatico basato su parametri predeterminati, la vertenza per il riconoscimento dell'indennità esula dai confini giurisdizionali del giudice ordinario e si radica nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
"allorquando la revisione prezzi venga disciplinata da norme o clausole che attribuiscano alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell'an e/o del quantum del compenso revisionale, la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa."
MANCATA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO
L’articolo 71, comma 2, del D.P.R. 554/1999, per tempo vigente, nell’imporre al concorrente di prendere visione dei luoghi a garanzia della serieta' dell’offerta, non prevede l’esclusione; l’ulteriore adempimento, di allegare all'offerta la relativa attestazione, non giustificato, integra una condizione nulla.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DEI LUOGHI
L'art. 71 del D.P.R. 554/99 prevede poi che l'offerta dell'impresa (alla quale deve riconoscersi una valenza anche negoziale e non solo procedimentale) debba contenere una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di averli giudicati adeguati, considerando i lavori eseguibili e remunerativi alla luce del ribasso offerto. L'impresa deve altresi' dichiarare di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonche' di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo.
La giurisprudenza della Corte Suprema, occupandosi dell'art. 1 del DPR 1063 del 1962, che costituisce l'antecedente cronologico dell'art. 71 del D.P.R. 554/99, ha avuto modo di chiarire che la clausola contrattuale con cui l'impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile o dal risolversi in un riconoscimento della remunerativita' dei prezzi dell'appalto, si traduce in un'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilita', determinando un allargamento del rischio, senza pero' comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio (Cass. 18/02/2008 n. 2932; Cass. 18/09/2003 n. 13734).
Del tutto priva di riscontro normativo appare, quindi, la tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui il controllo che dovrebbe effettuare l'appaltatore al momento dell'offerta si esaurirebbe in una verifica di larga massima che non inficia la possibilita' di sollevare successive contestazioni al momento della stipulazione o della esecuzione dei lavori alla luce di una piu' approfondita disamina.
In senso contrario deve, invece, ribadirsi che all'onere di completezza progettuale che fa capo all'amministrazione nella fase del bando di gara fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art. 71 cit., assumono l'impegno di realizzare l'opera cosi' come progettata, avendone valutato i rischi e le difficolta' e ricompreso nell''offerta formulata i relativi costi.
Lo scopo della norma, occorre ricordarlo, è, infatti, proprio quello di evitare che offerte poco avvedute o possano poi comportare successive controversie con l'impresa, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi.
Non puo', quindi ritenersi giustificato il comportamento tenuto dalla ricorrente che solo in fase di stipula del contratto ha sollevato questioni in ordine alla esecutivita' e congruenza del medesimo progetto che essa aveva dichiarato adeguato ed eseguibile in sede di offerta.
Ed ancor meno si giustifica il comportamento tenuto dalla ricorrente alla luce della disponibilita' manifestata da parte dell'Amministrazione provinciale a tenere in considerazione le sue proposte di modifica progettuale attraverso l'approvazione di una successiva perizia di variante nei limiti consentiti dall'ordinamento.
RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE - REVOCA E INDENNIZZO
L’eventuale responsabilita' precontrattuale dell’Amministrazione (che il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva nelle ipotesi di cui all’art. 244, primo comma, del d.lgs. n. 163/2006) prescinde dall’eventuale emanazione di atti illegittimi, in quanto la stessa sussiste in tutti i casi in cui possa rinvenirsi nel comportamento amministrativo un contegno contrario alle norme di diritto comune di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., indipendentemente dalla violazione di disposizioni imperative di diritto pubblico che possano determinare l’annullabilita' di specifici provvedimenti.
Premesso, infatti, che l’obbligo di buona fede nelle trattative va inteso in senso oggettivo (Cass., n. 340/1988), potendo, quindi, venire in rilievo un contegno meramente colposo dei contraenti, con riferimento al caso in esame va osservato che, tenuto conto della semplicita' dei lavori da eseguire e dello specifico rilievo che la fornitura della striscia di gomma di cui si tratta avrebbe assunto nell’economia degli stessi, non solo l’Amministrazione, ma anche la ricorrente era tenuta a verificare l’effettiva congruita' del prezzo di tale materiale (come indicato negli atti di gara), di talche' la ricorrente non puo' oggi imputare alla stazione appaltante le conseguenza di un’omessa verifica che, secondo canoni di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto compiere essa stessa.
Tale conclusione è confermata dal fatto che la stessa ricorrente, in sede di gara, ha formulato le dichiarazioni di cui all’art. 71, secondo comma, del d.p.r. n. 554/1999, come puntualmente indicato nel provvedimento di revoca.
Per quanto attiene la richiesta di indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, deve, invece, osservarsi che, ai sensi del primo comma della disposizione indicata, la revoca che puo' giustificare la corresponsione dell’indennizzo è quella dipendente da sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, mentre nel caso di specie il provvedimento in autotutela è stato assunto in ragione della mancata stipula del contratto da parte dell’interessata (cioè per un comportamento formalmente riferibile alla ricorrente). Ne' varrebbe obiettare che il rifiuto della stipula è, in effetti, dipeso dall’erronea indicazione del prezzo di cui si è discusso, posto che anche la successiva consapevolezza (da parte dell’Amministrazione) di tale erroneita' non potrebbe qualificarsi, comunque, come sopravvenuto motivo di pubblico interesse, ne' come mutamento della situazione di fatto, ne' come nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Il disciplinare collegato ad un bando di gara con procedura di aggiudicazione aperta prevede esplicitamente, con riferimento all'argomento in oggetto: "Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante dell'impresa,un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata,il direttore tecnico dell'impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA". La formulazione del disciplinare preclude ogni altro soggetto, munito di delega scritta, alla presa visione del progetto od all'effettuazione del sopralluogo?
Alla luce della vigente normativa, in particolare del disposto di cui all’art. 71, comma 3 del DPR n. 554/1999, si chiede cosa possa comportare la stipulazione di un contratto senza il dovuto verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’impresa appaltatrice con cui abbiano concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori?

