Art. 66 Requisiti di partecipazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.

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Giurisprudenza e Prassi

MEDIA DEL PERSONALE TECNICO - VA CALCOLATA TENENDO CONTO DELL'INTERO TRIENNIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il Collegio di dover confermare i precedenti della Sezione (ex multis, Cons. Stato, V, 6 aprile 2021, n. 2762; 24 gennaio 2020, n. 607; 6 luglio 2007, n. 3840) a mente dei quali “in linea di diritto, il Collegio conosce il principio interpretativo espresso dalla decisione della Sesta Sezione 4 aprile 2003, n. 1774, concernente l’interpretazione dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 […] Peraltro, a giudizio del Collegio, sembra preferibile una diversa lettura interpretativa […] nel contesto della disposizione, il riferimento alla media annua del personale è compiuto non tanto allo scopo di richiedere la permanenza dello stesso requisito per un periodo di tre anni, bensì al fine di effettuare il raffronto con il numero di unità di personale che si stima necessario per l’effettuazione della progettazione.

Pertanto, la media del personale tecnico utilizzato va calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il requisito minimo in ciascuno dei tre anni indicati”.

La media del personale tecnico utilizzato andava calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il possesso del requisito minimo per ciascuno dei tre anni indicati.


ATI NEI SERIVIZI: CORRISPONDENZA QUOTE QUALIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E ESECUZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Va ritenuta la necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi . Nel senso, quindi, di richiedere che le quote di partecipazione all'ATI siano indicate gia' in sede di offerta, anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera d'invito, e che la singola impresa componente dell'ATI abbia la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente a tale quota di partecipazione, a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione.

Dalla mancata osservanza di tale obbligo discende la conseguenza che l'offerta contrattuale, che provenga da un'associazione di piu' imprese in te'rmini che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è inammissibile, perche' comporta l'esecuzione della prestazione da parte di un'impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall'accordo associativo ovvero dall'impegno delle parti a concludere l'accordo stesso.

PROVA REQUISITI GENERALI IN CAPO ANCHE AI PROGETTISTI INDICATI

TAR PUGLIA SENTENZA 2011

I requisiti generali devono essere verificati in capo a tutti i soggetti/concorrenti comunque partecipanti alla gara, e quindi anche in capo ai progettisti "individuati" dall'impresa esecutrice dei lavori (cosi' T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 03 agosto 2009 , n. 758).

La ratio di tale principio risiede nella considerazione per cui, diversamente opinando, risulterebbero violati sia il principio costituzionale di buon andamento, sia il principio comunitario di precauzione, poiche' si giungerebbe all'irragionevole conclusione che le stringenti garanzie di serieta' economica e moralita' professionale richieste inderogabilmente agli imprenditori ai fini della partecipazione alle gare possano essere eluse, in sostanza, da altri soggetti (e tra questi anche i professionisti) che, mediante il sistema della mera “indicazione”, riuscirebbero di fatto ad eseguire servizi per una stazione appaltante alla cui gara non potrebbero essere ammessi (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 3 marzo 2009, n. 445).

Ne deriva da quanto sopra detto che anche i progettisti “indicati” erano tenuti, nella specie, alle dichiarazioni di cui all’art. 38 codice contratti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/03/2008 - ATI PROFESSIONISTI - REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

La stazione appaltante ha deciso nel bando di gara di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 65, ultimo comma, del DPR 554/99, stabilendo che la capogruppo debba possedere i requisiti di cui all'art. 66 comma 1 lett. a), b) e d) nella misura del 40%. Si chiede se è corretta, come sembra alla scrivente, l'esclusione di un raggruppamento il cui capogruppo non ha dimostrato di possedere il requisito di cui alla lett. b) per ciascuna classe e categoria prevista dal bando nella misura richiesta ma ha solamente dimostrato di possedere il 40% dell'importo totale indipendentemente dalle classi e categorie richieste.


QUESITO del 08/05/2006 - REQUISITI TECNICI

Con riferimento all’art. 66 comma 1 lettera b) del d.p.r. n.554/99 si chiede se i servizi espletati devono riferirsi, CIASCUNO, a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavoro previste dal bando ….o se, invece, sia sufficiente che il concorrente abbia svolto servizi per lavori in ciascuna delle categorie previste dal bando per gli indicati dalla norma. La prima interpretazione, anche se letterale, mi sembra troppo restrittiva e destinata a restringere in modo considerevole la concorrenza. Relativamente, invece, alla lettera c) del medesimo comma, si chiede se sia corretto interpretare la norma nel senso che il concorrente deve aver svolto almeno 2 servizi relativi a lavori che, complessivamente e in CIASCUNA categoria di lavori prevista dal bando, siano non inferiori al valore compreso tra 0,40 e 0,80….. Io considero che questi servizi sono cosiddetti “di punta” rispetto ai servizi di cui alla lettera b) e che siano, pertanto quelli che di fatto “qualificano” il concorrente per il servizio messo in gara. Diversamente non saprei quale senso abbia il requisito di cui alla lettera c). Sull’argomento ci sono più interpretazioni tra loro divergenti.