Art. 64 Modalità di svolgimento della gara

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;

b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;

3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;

c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale da applicarsi:

a) alla percentuale per rimborso spesa;

b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 63, comma 1, lettera d);

c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma 1, lettera e);

d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.

2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum del professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);

c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:

- per l'elemento a): da 20 a 40;

- per l'elemento b): da 20 a 40;

- per l'elemento c): da 10 a 30;

- per l'elemento d): da 0 a 10.

4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.

5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.

6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.

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Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Nessuna norma prescrive che nella procedura di gara per l’affidamento di un servizio con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’autorità di gara, dopo avere valutato le offerte tecniche e prima di passare all’esame delle offerte economiche, debba interrompere i lavori per dare pubblica lettura dei punteggi assegnati.

La disposizione regolamentare sopra citata (l’articolo 64, comma 5 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n. 554), che riguarda le gare per gl’incarichi di progettazione di lavori pubblici, non può avere l’effetto di una prescrizione generale.

INCARICHI PROGETTAZIONE - REFERENZE BANCARIE

TAR CALABRIA SENTENZA 2007

L’art. 13 D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 – normativa nazionale di recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi – si limita a richiedere (per le imprese in genere) la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica “mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; ) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.

Particolarmente significativi e rilevanti sono da ritenersi poi i commi successivi del medesimo art. 13, secondo cui “le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. … Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice”.

Entrando nel merito della vicenda, il Collegio ha osservato che la licitazione privata in argomento era regolata dagli artt. 17 della Legge n. 109/1994 e dagli artt. 62, 63 e 64 del DPR n. 554/1999 e che nessuno delle richiamate norme imponeva la presentazione di referenze bancarie. Parimenti l’art. 13 del D.Lgs. n. 157/1995 prevedeva che se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla amministrazione. In particolare, il citato art. 17 della legge n. 109/1994 prevedeva che l’affidamento degli incarichi di progettazione deve avvenire in modo da contemperare i principi di trasparenza, buon andamento con quelli di proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell’incarico. E proprio sul principio di proporzionalità si incentra l’esame dei giudici, i quali affermano che non era rispondente a detto principio richiedere ben due referenze bancarie, soprattutto nell’ipotesi in cui si trattava di singoli professionisti-persone fisiche, quale appunto la fattispecie concreta. Tale richiesta, poi, non offriva maggiori garanzie, rispetto a quella di una sola referenza bancaria, ma costituiva soltanto un appesantimento eccessivo della procedura. La prescrizione di una pluralità di referenze bancarie, specie laddove si tratti di singoli professionisti-persone fisiche, non fornisce, infatti, in concreto all'Ente appaltante maggiori garanzie rispetto ad un'unica referenza e rappresenta piuttosto un appesantimento eccessivo anche in relazione al corrispettivo dell'appalto.

Alla luce della suddetta normativa e soprattutto del principio di carattere generale normativamente posto dall’art. 17, co. 11 della legge 109/1994, secondo cui nell’affidamento dei servizi di progettazione devono essere contemperati “i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico” la rigorosa e tassativa richiesta di una pluralità di referenze non risulta proporzionata alla finalità perseguita dalla stazione appaltante.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - MINIMI TARIFFARI

TAR VENETO SENTENZA 2006

Nell’art. 64 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. il legislatore ha previsto ed imposto una modalità di aggiudicazione che lascia presumere, e comunque depone nel senso, che mentre la voce onorario è rinunciabile parzialmente (solo sino al 20%), la voce rimborso spese è interamente rinunciabile, non rientrando nel concetto di “minimo di tariffa”, che riguarda le prestazioni normali determinate secondo le tabelle A e B della legge n. 143/1949 (in tal senso anche la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 30 del 13 novembre 2002, secondo la quale: a) i compensi per prestazioni accessorie sono cosa diversa dai rimborsi spese; b) l’inderogabilità dei minimi tariffari si riferisce, ex lege n. 109/1994 e s.m. e D.P.R. n. 554/1999 e s.m., esclusivamente ai corrispettivi per le prestazioni normali e non anche alle prestazioni accessorie; c) non è da considerarsi minimo inderogabile neanche il rimborso spese).

Nessun argomento speso a sostegno della tesi opposta appare persuasivo né, soprattutto, fondato sul dato testuale. Al riguardo va osservato, innanzitutto, che nessun elemento a favore si ricava dalla legge n. 155/1989, che nel riferirsi alla prevista ed eccezionale riduzione del 20% per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici si riferisce “ai minimi di tariffa” e non all’intero corrispettivo. In questo senso depone, peraltro, anche il d.m. 4 aprile 2001, attuativo dell’art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che all’art. 1 distingue tra corrispettivi (che sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al decreto) e onorari (di cui alla tabella A) e i rimborsi spese ed i compensi accessori relativi agli onorari.

E’, dunque, evidente che minimi di tariffa sono solo gli onorari di cui alla tabella A ed i corrispettivi di cui alle tabelle anzidette, ma non i rimborsi spese, che sono una componente del compenso, peraltro determinata forfetariamente, e non soggetta a minimo. Né varrebbe obiettare che il limite del 20% esteso al rimborso spese si giustifica sul piano logico, se non su quello strettamente letterale, con la necessità di evitare che la rinuncia al rimborso spese, in qualunque misura attuata, si sostanzi e si risolva nella erosione del corrispettivo percepito dal professionista a titolo di onorario, perché la norma che stabilisce l’inderogabilità dei minimi tariffari non è stata posta a garanzia del fatto che il professionista percepisca per intero l’onorario - tanto che ne è prevista una parziale rinuncia - quanto per assicurare che la prestazione professionale non venga comunque remunerata sulla base di valori inferiori a quelli previsti dalle tabelle. Né la portata della norma, di per sé sufficientemente chiara, può essere dilatata al fine di assicurare una maggior tutela all’amministrazione, assumendo che il ribasso che comporta la rinuncia al rimborso spese implica che l’offerta non è remunerativa e quindi anomala, perché a questo fine l’amministrazione dispone comunque del potere di verificare l’anomalia dell’offerta.

NORMATIVA PROGETTAZIONI SOPRASOGLIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

Erroneamente l’amministrazione, per una gara di servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie, fa applicazione della previsione dell’art. 64, D. P. R. n. 554/1999 e s. m. , atteso che, trattandosi di gara di rilievo comunitario, l’unica disciplina applicabile è quella di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 157/95. Tale errata interpretazione del quadro normativo di riferimento non autorizza peraltro l’amministrazione a disapplicare la pur erronea ed illegittima, ma esplicita, previsione della lex specialis.

Alla stregua dei principi generali, secondo cui l’Amministrazione appaltante è vincolata, nello svolgimento delle procedure di gara, dalle disposizioni che provengano da una fonte normativa e dalle prescrizioni (non vaghe, né generiche) contenute nel bando di gara formato per l’aggiudicazione del relativo contratto e in considerazione che, nel caso che con la lex specialis l’Amministrazione si sia pur illegittimamente autovincolata mediante esplicito rinvio ad una fonte normativa, il bando stesso non è suscettibile di disapplicazione né da parte dell’Amministrazione né da parte del Giudice, deve conclusivamente ritenersi che l’offerta, incontestatamente collocantesi fuori dall’area di verifica come individuata dal citato art. 64 richiamato dal bando, alla stessa non dovesse essere assoggettata.