Art. 203 Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
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Giurisprudenza e Prassi
RITARDATO COLLAUDO IMPUTABILE ALLA PA - L'INESIGIBILITÀ DELLA RATA DI SALDO NON SUSSISTE A CAUSA DELL'INERZIA DELLA PA
TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026
In caso di ritardo continuativo nella procedura di collaudo, l’onere di iscrizione delle riserve non può ritenersi operante in assenza del certificato di collaudo, atto tipicamente deputato a riceverle, con conseguente infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dalla stazione appaltante. Si richiama la giurisprudenza di legittimità e, nella comparsa conclusionale, riporta Cass. 15013/2011: “...l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori ... ivi comprese le pretese di natura risarcitoria...” si evidenzia che nella fattispecie, con riguardo al danno da ritardato collaudo, rileva la regola per cui la riserva va iscritta sul primo atto idoneo: come sopra riportato, l’art. 31, comma 2, D.M. 145/2000 stabilisce che “Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle...”, e l’art. 203 D.P.R. 554/1999 individua nel certificato di collaudo il documento sul quale l’appaltatore può aggiungere le domande. In assenza di emissione del certificato, l’eccezione va respinta per le domande che scaturiscono dal ritardo continuativo della procedura di collaudo. L'eccezione di inesigibilità del credito per mancata definizione del collaudo non è condivisa qualora il ritardo sia integralmente imputabile alla stazione appaltante; in tale ipotesi, il credito di saldo deve ritenersi certo, liquido ed esigibile. Il danno da ritardato collaudo è provato e quantificabile equitativamente in una percentuale annua (2%) dell'importo netto contrattuale a titolo di maggiori spese generali e custodia. "In assenza di emissione del certificato, l’eccezione va respinta per le domande che scaturiscono dal ritardo continuativo della procedura di collaudo... l’onere di iscrizione delle riserve non può ritenersi operante in assenza del certificato di collaudo, atto tipicamente deputato a riceverle" (D.M. 145/2000, art. 31; D.P.R. 554/1999, art. 203).
RITARDATO COLLAUDO IMPUTABILE ALLA PA: LA RATA DI SALDO E' ESIGIBILE
TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026
L'onere di iscrizione delle riserve non opera in assenza dell'emissione del certificato di collaudo, atto tipicamente deputato a riceverle, qualora il ritardo nella definizione della procedura sia imputabile esclusivamente alla Stazione Appaltante. Conseguentemente, il credito relativo al saldo dei lavori diviene certo, liquido ed esigibile indipendentemente dalla formalizzazione dell'atto di collaudo, atteso che la Pubblica Amministrazione non può opporre la propria inerzia per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. "l’onere di iscrizione delle riserve non può ritenersi operante in assenza del certificato di collaudo, atto tipicamente deputato a riceverle, con conseguente infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dalla stazione appaltante" (con richiamo agli artt. 203 D.P.R. 554/1999 e 31 D.M. 145/2000). In riferimento alla domanda di lucro cessante per opere non eseguite (perizia di variante n. 4) si osserva quanto richiama la disciplina della riduzione entro il quinto (D.M. 145/2000, art. 12, comma 1; D.P.R. 207/2010, art. 152, comma 1), riportandola testualmente: “... la stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore ... nel limite di un quinto dell’importo di contratto ... e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo”. Inoltre, il convenuto afferma che l’importo aggiuntivo connesso all’atto di sottomissione del 25.03.2019 “è vincolante soltanto per l’appaltatore e non è mai vincolante per l’Amministrazione se non con specifica approvazione, che non è avvenuta”. Alla luce di tali elementi, e in difetto di prova di una fonte contrattuale vincolante e del danno conseguente, la domanda viene rigettata. (ai sensi dell'art. 12 D.M. 145/2000).